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REGIO DECRETO 4 febbraio 1897, n. 111

Che approva il Regolamento per gli assegni speciali di bordo e le norme per la composizione del personale delle RR. Navi (097U0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  1-4-1897 al: 5-5-1897
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regolamento per il servizio sulle navi armate, in data 31 gennaio 1882;
Viste le leggi 4 dicembre 1858 n. 3092, 8 luglio 1860, 2 giugno 1887 n. 4528 e il R. decreto 28 febbraio 1886 n. 3723 sull'avanzamento del personale della R. Marina;
Vista la legge 5 luglio 1882 n. 853 sugli stipendi ed assegni fissi al personale della R. Marina;
Viste le leggi 3 dicembre 1878 n. 4610, 19 giugno 1887 n. 4584, 19 giugno 1888 n. 5465 e i RR. decreti 16 giugno 1887 n. 4639, 4 dicembre 1890 n. 7312 sull'ordinamento del personale dei vari Corpi della R. Marina e sulla graduazione in classi dei militari del Corpo R. Equipaggi;
Visto il R. decreto 2 luglio 1893 n. 479 sugli assegni di viaggio e di missione dovuti al personale della R. Marina;
Visto il R. decreto 20 giugno 1895 che approva il Regolamento per il servizio delle Direzioni dei lavori;
Visto il R. decreto 19 gennaio 1896 sulle competenze del Corpo R.
Equipaggi;
Visto il R. decreto 4 giugno 1891 n. 264 per gli assegni speciali e la composizione del personale del R. Naviglio;
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'unito Regolamento per gli assegni speciali di bordo e le annessevi «Norme per la composizione del personale delle Regie navi» e «Tabelle di equipaggiamento del R. naviglio», firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina sono approvate.

È fatta facoltà al Nostro Ministro della Marina, con decreto da registrarsi alla Corte dei Conti e nel corso del mese di gennaio 1898, di apportare per una volta tanto ai predetti «Regolamento e Norme» le modificazioni che in seguito alla loro pratica attuazione saranno ritenute opportune.