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REGIO DECRETO 7 marzo 1897, n. 105

Che stabilisce alcune norme per le promozioni dei funzionarii del Ministero dell'Interno e dell'Amministrazione provinciale. (097U0105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-4-1897 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nel Ministero dell'Interno e nell'Amministrazione provinciale, le promozioni al grado di Prefetto si fanno fra i Direttori Capi di Divisione, gli Ispettori generali e i Consiglieri delegati di 1ª classe, e, in difetto, fra quelli della 2ª.

Le promozioni ai gradi di Direttore Capo di Divisione, di Ispettore generale e di Consigliere delegato, e le promozioni dalla 2ª alla 1ª classe dei gradi medesimi, si fanno fra i funzionari del grado e della classe immediatamente inferiore. Le une e le altre promozioni si fanno, a scelta, fra gl'inscritti nel ruolo di merito di cui nell'articolo seguente, i quali contino due anni di grado e di classe.