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REGIO DECRETO 31 gennaio 1897, n. 64

Sul conferimento dei posti vacanti fra gli Ufficiali delle fortezze. (097U0064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-3-1897 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 45 della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I posti vacanti fra gli ufficiali delle fortezze sono devoluti:

a) se di ufficiale superiore;

per quattro quinti agli ufficiali di pari grado delle armi di artiglieria e del genio;

per un quinto alla promozione di ufficiali del grado inferiore del personale stesso, inscritti sul quadro di avanzamento;

b) se di ufficiale inferiore;

per due terzi agli ufficiali di pari grado delle armi di artiglieria e del genio;

per un terzo alla promozione di ufficiali del grado inferiore del personale stesso, inscritti sul quadro di avanzamento.