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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 1997, n. 383

Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-11-1997
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Testo in vigore dal: 20-11-1997
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il testo unico  delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione  e sui consumi e relative  sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504;
  Visti  l'articolo  67,  comma  1, del  predetto  testo  unico,  che
conferisce al  Ministro delle finanze  la facolta' di  stabilire, con
proprio decreto, le norme  regolamentari per l'applicazione del testo
unico medesimo, nonche'  l'articolo 4, comma 2, del  testo unico, che
prevede, in particolare, che il Ministro delle finanze determini, con
proprio decreto,  relativamente alle perdite dei  prodotti, in regime
sospensivo,  avvenute  durante  il  processo di  fabbricazione  o  di
lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e'
gia' sorta l'obbligazione tributaria, i cali tecnicamente ammissibili
nei limiti dei quali puo' essere concesso l'abbuono d'accisa;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 1997;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-6228/UCL del 1 settembre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Cali di lavorazione degli oli minerali
  1.  In  caso  di  rilavorazione  in  regime  sospensivo,  ai  sensi
dell'articolo  4,  comma  2,   del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le  imposte sulla produzione e  sui consumi e
relative  sanzioni penali  e  amministrative,  approvato con  decreto
legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504,  d'ora  in avanti  denominato
"testo unico", di oli minerali soggetti ad accisa, ai fini della loro
rimessa a  norma, il calo  massimo tecnicamente ammissibile  entro il
quale   viene  concesso   l'abbuono   sulle  perdite   effettivamente
verificatesi   e'  fissato   nella  misura   dell'1  per   cento  del
quantitativo rilavorato, riferita al peso  od al volume a seconda del
parametro preso a base per la tassazione.
  2. A richiesta dell'operatore puo' essere riconosciuto dall'ufficio
tecnico  di  finanza  (UTF)  o dalla  dogana,  per  le  rilavorazioni
successive alla richiesta  medesima, una misura del  calo superiore a
quella  di cui  al  comma  1, sulla  base  di esperimenti  effettuati
dall'UTF. Analoga procedura  viene seguita in caso  di lavorazioni in
regime sospensivo diverse da quelle previste al comma 1.
  3.  Qualora le  lavorazioni di  cui ai  commi 1  e 2  avvengano, su
autorizzazione  dell'amministrazione finanziaria,  promiscuamente con
materie prime, con semilavorati o con altri prodotti, l'effettuazione
di tali  operazioni comporta l'annullamento del  carico d'imposta sui
prodotti sottoposti alle medesime.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'articolo  10,  comma   3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  testo   dell'art.  67,  comma   1,   del     testo
          unico    delle  disposizioni  legislative    concernenti le
          imposte sulla   produzione e sui   consumi    e    relative
          sanzioni    penali    e   amministrative   (piu' brevemente
          "testo  unico")  approvato  con  decreto   legislativo   26
          ottobre    1995,   n. 504,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 279 del 29  novembre
          1995 e' il  seguente: "1.  Con decreto del  Ministro  delle
          finanze, da emanare ai sensi dell'art.  17, comma  3, della
          legge  23    agosto 1988, n, 400,   sono stabilite le norme
          regolamentari per l'applicazione  del presente testo unico,
          con particolare    riferimento      all'accertamento      e
          contabilizzazione    dell'imposta,    all'istituzione   dei
          depositi  fiscali,  al  riconoscimento  delle  qualita'  di
          operatore    professionale,  di rappresentante fiscale o di
          obbligato   d'imposta   diversa      dalle   accise,   alla
          concessione   di   agevolazioni,   esenzioni,   abbuoni   o
          restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilita' al
          regime  delle  accise,  all'effettuazione  della  vigilanza
          finanziaria  e  fiscale, alla  circolazione e  deposito dei
          prodotti sottoposti ad   imposta o a  vigilanza    fiscale,
          alla  cessione  dei  contrassegni di Stato, all'istituzione
          degli uffici finanziari di fabbrica.  In    attuazione  dei
          criteri  di    carattere  generale  stabiliti  dalle  norme
          regolamentari, l'amministrazione  finanziaria impartisce le
          disposizioni specifiche   per i   singoli  casi.    Fino  a
          quando   non   saranno      emanate  le     predette  norme
          regolamentari restano  in vigore quelle vigenti, in  quanto
          applicabili.  I  cali ammissibili all'abbuono dell'imposta,
          fino  a quando non   saranno determinati con    il  decreto
          previsto   dall'art.   4,   comma  2,  si  determinano   in
          base  alle percentuali stabilite dalle norme vigenti".
            - Il  testo dell'art. 4, comma  2, del testo unico  e' il
          seguente:  "2.  Per le  perdite  dei prodotti,  in   regime
          sospensivo,  avvenute durante il  processo di fabbricazione
          o di lavorazione al  quale gli stessi   vengono  sottoposti
          nel    caso    in   cui    e'  gia'    sorta l'obbligazione
          tributaria, l'abbuono e'   concesso  nei  limiti  dei  cali
          tecnicamente  ammissibili    determinati dal Ministro delle
          finanze  con  proprio  decreto,    da  emanare    ai  sensi
          dell'art.    17,  comma   3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400".
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo,  essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
            -  Per  il  riferimento  all'art. 4,   comma 2, del testo
          unico, vedansi note alle premesse.