stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1997, n. 364

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-10-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1997, n. 434 (in G.U. 19/12/1997, n.295).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-10-1997 al: 19-12-1997
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di immediati interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che dal 26 settembre 1997 colpiscono le regioni Marche e Umbria;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni relative alla sospensione di termini ed al finanziamento di interventi di massima urgenza per le popolazioni colpite e nei settori dei beni culturali, della spesa sanitaria, delle iniziative produttive, del volontariato e della scuola;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sospensione dei termini
1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nelle regioni Marche e Umbria sono sospesi, sino al 31 dicembre 1997, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997. Sono, altresì, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.
2. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica può aver luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.