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LEGGE 2 ottobre 1997, n. 334

Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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Testo in vigore dal: 1-1-1999
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Trattamento economico di particolari categorie
                        di personale pubblico

  1.  In  attesa  dell'estensione  del  regime  di diritto privato al
rapporto  di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza
con  la  nuova  struttura  retributiva  stabilita  per  la  dirigenza
pubblica  dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti
generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme
restando  la  vigente  articolazione  in  livelli  di  funzione  e le
corrispondenti  retribuzioni,  spetta  per  gli  anni 1996 e 1997, in
aggiunta  al  trattamento  economico  in  godimento,  fondamentale ed
accessorio,  a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo
da   definire   in  sede  contrattuale,  un'indennita'  di  posizione
correlata  esclusivamente  alle  funzioni  dirigenziali  attribuite e
pensionabile  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma 1, lettera a), del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,  determinata  nei
seguenti  importi  annui  lordi  per  tredici  mensilita': a) lire 24
milioni  per  le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri
uffici  centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire 18
milioni   per   ogni  altra  funzione.  In  presenza  di  particolari
condizioni  di  complessita'  o  rilevanza  delle  posizioni, ciascun
Ministro  puo'  riconoscere una maggiorazione della indennita' di cui
alla  lettera  a)  fino  al  30 per cento del suo importo, nel limite
delle  risorse  assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle
unita' di personale in servizio al 1 gennaio 1996.
  2.  L'indennita'  di  cui  al  comma 1, nelle stesse misure e con i
medesimi  criteri,  spetta  al personale delle carriere prefettizia e
diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonche' ai
dirigenti  generali  della  Polizia  di  Stato  e  gradi e qualifiche
corrispondenti  delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di
corpo  d'armata  e  gradi  corrispondenti  delle  Forze armate, senza
effetti  ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria e
dell'attribuzione   di   qualsiasi   altro  beneficio  economico  per
promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione
dal  servizio,  nonche'  ai dirigenti generali equiparati per effetto
dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di
compensi   o   indennita'  aventi  analoga  natura,  fatto  salvo  il
trattamento  di  miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli
enti di appartenenza.
  3.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1 non spetta ai Ministri e ai
Sottosegretari  che  siano parlamentari o ex parlamentari titolari di
assegno  vitalizio.  Ai  Ministri  e  ai Sottosegretari che non siano
parlamentari  l'indennita'  di  cui  al comma 1 e' corrisposta, dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, nella misura di cui
alla  lettera  a),  con la maggiorazione massima ivi prevista. A fini
perequativi,   tale   indennita'   e'   integrata   da   un   assegno
corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennita' stessa e
l'importo  dell'indennita'  parlamentare.  Tale trattamento economico
complessivo, comprensivo dell'indennita' e dell'assegno, e' decurtato
delle  somme  percepite  a  titolo  retributivo  o  pensionistico con
esclusione  di  quelle stipendiali spettanti in relazione alla carica
di Ministro o di Sottosegretario.
  4. All'onere per la corresponsione degli emolumenti di cui ai commi
1,  2 e 3, determinato in lire 37 miliardi annui, si provvede per gli
anni  1996  e 1997 parzialmente utilizzando l'autorizzazione di spesa
prevista  dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n.
550. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere
utilizzate negli esercizi successivi. (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs.  31  marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l'art. 45, comma
19)  che  "Le  disposizioni  contenute  nell'articolo 1 della legge 2
ottobre  1997,  n.  334,  sono prorogate fino alla data di entrata in
vigore  dei  contratti  collettivi di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, come modificato dal presente
decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998".
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AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 24, comma 6)
che  "Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei contratti di cui
all'articolo  24  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   sono   prorogate  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1 della legge 2 ottobre 1997, n.
334".