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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1997, n. 220

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2001)
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Testo in vigore dal:  2-8-1997 al: 31-5-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 11 gennaio 1957, n. 6, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, la legge 21 luglio 1967, n. 613, la legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visti gli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Considerata la necessità di procedere alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedendo alla ripartizione interna tra i predetti uffici delle attuali attribuzioni previste dalla legge o su base legislativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ministro ed uffici di diretta collaborazione
1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero, ne determina gli indirizzi, disciplina gli obiettivi ed i programmi e ne verifica l'attuazione da parte degli uffici, impartendo le opportune direttive.
2. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze, il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal Segretario particolare e dal capo dell'Ufficio stampa che si avvalgono, rispettivamente, dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legislativo, della Segreteria particolare del Ministro e dell'Ufficio stampa. Il Ministro può altresì istituire una segreteria tecnica. I Sottosegretari di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.
3. L'Ufficio di gabinetto cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro; provvede alle eventuali esigenze di coordinamento degli uffici di diretta collaborazione (la parte omessa non è stata ammessa al "visto" della Corte dei conti).
Esamina inoltre le altre questioni avvalendosi, di norma, della collaborazione fornita dai competenti uffici del Ministero e coordina lo studio dei problemi segnalati dal Ministro, anche nel caso in cui la relativa documentazione sia stata elaborata da altri uffici ed organi delle pubbliche amministrazioni.
4. L'Ufficio legislativo assicura il supporto tecnico e giuridico richiesto dal Ministro e dai Sottosegretari; provvede, d'intesa con i competenti uffici, alla elaborazione e all'esame delle iniziative normative; cura l'attività parlamentare e i relativi rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda gli adempimenti comunitari; fornisce parere sugli atti di interesse generale e sulle questioni giuridiche concernenti le competenze dell'amministrazione.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto luogotenenziale n. 223 / 1946, recante: "Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1946.
- La legge n. 434 / 1951 reca: "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio" ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1951, n. 143.
- La legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28 gennaio 1957) è stata modificata dalla legge n. 613 / 1967 (Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1967, n. 194).
- La legge 15 dicembre 1960, n. 1483, recante "Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale della amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1960, n. 307.
- La legge n. 295 / 1978 titola "Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni" ed è stata pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978, n. 176.
- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si riporta il testo degli articoli 6 e 31, del predetto decreto:
"Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche).
- 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministero competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.
3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.
4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
"Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al 10%, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.
2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.
3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
6 -bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie di cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forma di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".