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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1997, n. 167

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-7-1997
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vigente al 13/05/2024
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Testo in vigore dal: 3-7-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;
  Considerata la durata e la  distanza dal territorio nazionale della
missione ufficiale che il  Presidente della Repubblica intraprendera'
all'estero a decorrere dal 21 giugno 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  funzioni del  Presidente  della Repubblica,  non inerenti  allo
svolgimento  della missione  all'estero,  sono  esercitate, ai  sensi
dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Senato a  decorrere dal  21 giugno  1997 e fino  al rientro  del Capo
dello Stato nel territorio nazionale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 giugno 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick