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LEGGE 19 maggio 1997, n. 137

Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

note: Entrata in vigore della legge: 10/6/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1999)
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Testo in vigore dal: 13-10-1999
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
  la seguente legge:
                               ART. 1.
    1.  Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base
dei  decreti-legge  non  convertiti  10 gennaio 1994, n. 13; 10 marzo
1994,  n.  170;  6  maggio  1994,  n.  278;  8 luglio 1994, n. 437; 7
settembre  1994,  n. 529; 7 novembre 1994, n. 618; 7 gennaio 1995, n.
2;  9  marzo  1995,  n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n.
271;  7  settembre  1995,  n. 371; 8 novembre 1995, n. 461; 8 gennaio
1996,  n.  5;  8  marzo 1996, n. 111; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio
1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461:
    a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai
comitati  tecnici  regionali  di  cui all'articolo 20 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n.  577,  gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai
decreti-legge  indicati  nell'alinea  nonche'  le  assegnazioni  gia'
effettuate   per  gli  interventi  nelle  aree  critiche  ad  elevata
concentrazione  di  attivita'  industriali ed il relativo decreto del
Ministro  dell'ambiente  22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  273 del 22 novembre 1995. I piani di risanamento delle
aree  critiche  ad  elevata  concentrazione  di attivita' industriali
proposti  dalle  regioni  interessate, sentiti gli enti locali, quale
integrazione   del   programma  triennale  1994-1996  per  la  tutela
ambientale,  di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale
per   la  programmazione  economica  (CIPE)  del  21  dicembre  1993,
pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58
dell'11  marzo  1994, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e
l'esecuzione  degli  interventi in essi previsti sara' attuata con le
procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli
atti gia' adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle
more   dell'approvazione   dei  piani  di  risanamento  il  Ministero
dell'ambiente  e'  autorizzato,  nei  limiti delle risorse attribuite
alle  aree  critiche,  a  trasferire  alle  medesime regioni le somme
occorrenti per gli interventi urgenti;
    b) ((LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334));
    c) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di
autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7
gennaio  1995,  n.  2,  fino  alla  data  di  entrata in vigore della
normativa  di  recepimento  della direttiva 91/271/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1991.
    2.  Restano altresi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono  fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti
giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 18,
commi 1 e 2, dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994,
n.  170,  6  maggio  1994, n. 278, 8 luglio 1994, n. 437, 7 settembre
1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, nonche' all'articolo 19, commi
1  e  2, dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 2, 9 marzo 1995, n. 65,
10  maggio  1995, n. 160, 7 luglio 1995, n. 271, 7 settembre 1995, n.
371,  8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5, 8 marzo 1996, n.
111,  3  maggio  1996,  n.  245, 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre
1996, n. 461.
    3.  L'articolo  20 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
    "ART.  20.  -  (Ispezioni).  -  1. Ferme restando le attribuzioni
delle  amministrazioni  dello Stato e degli enti territoriali locali,
definite  dalla  vigente  legislazione, il Ministro dell'ambiente, di
concerto   con   il   Ministro   dell'interno   e   con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e
metodi   per  l'effettuazione  delle  ispezioni.  Le  ispezioni  sono
effettuate  avvalendosi  dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente  (ANPA),  dell'ISPESL  e del Corpo nazionale dei vigili
del   fuoco   e   possono   essere   integrate,  previa  designazione
dell'amministrazione   di   appartenenza,   con   personale   tecnico
appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
    2.  Il  personale  di  cui al comma 1, operante secondo direttive
emanate  dal  Ministro  dell'ambiente,  puo'  accedere  a  tutti  gli
impianti  e  le  sedi  di  attivita'  e  richiedere  tutti i dati, le
informazioni  ed  i  documenti  necessari  per  l'espletamento  delle
proprie   funzioni.   Tale   personale  e'  munito  di  documento  di
riconoscimento  e  dell'atto  di  incarico  rilasciato  dal Ministero
dell'ambiente.  Il  segreto  industriale  non puo' essere opposto per
evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.
    3.  Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi
compensi  al  personale  incaricato  e'  autorizzata la spesa di lire
1.500  milioni  annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito
capitolo  dello  stato  di previsione del Ministero dell'ambiente, al
quale altresi' affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni  di  cui  all'articolo  21, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo".
    4.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in
lire  1.040  milioni a decorrere dal 1997, e del comma 3, valutato in
lire  1.500  milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  sul  capitolo  6856  dello  stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    5. Sono altresi' fatti salvi i termini per la presentazione della
notifica  e  della  dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento
delle   prescrizioni   indicate   dal  fabbricante  nel  rapporto  di
sicurezza,  stabiliti  dai  decreti-legge  indicati  al  comma  1 del
presente articolo, ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 17 del
decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.
    6. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione
delle  procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica
17  maggio  1988,  n. 175, l'istruttoria e le relative conclusioni di
cui  agli  articoli  18 e 19 dello stesso decreto sono effettuate dai
comitati  tecnici  regionali  di  cui all'articolo 20 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n.  577,  i quali sostituiscono anche gli organi tecnici e consultivi
di  cui  agli  articoli  14  e  15  del  decreto del Presidente della
Repubblica  17  maggio  1988,  n. 175. A tal fine il comitato tecnico
regionale  puo'  avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e
istituzioni pubbliche ed e' integrato da:
    a)   un   esperto   dell'Agenzia   regionale  per  la  protezione
dell'ambiente  territorialmente  competente ovvero, ove questa non e'
stata  ancora  costituita,  un  esperto dell'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA);
    b) un esperto del dipartimento periferico dell'Istituto superiore
per  la  prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) dislocato nel
capoluogo della regione territorialmente competente;
    c)   un   esperto   della  regione  o  della  provincia  autonoma
territorialmente competente;
    d)  un  funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai
soli  fini  del nulla osta di fattibilita' delle attivita' rientranti
nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1741,  convertito  dalla  legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
modificazioni;
    e)   un   funzionario   dell'azienda   sanitaria   locale   o  di
amministrazione corrispondente;
    f)  un  funzionario  dell'amministrazione marittima, ai soli fini
dell'esame di attivita' soggette al codice della navigazione.
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334)).
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334)).
  9.   I   fabbricanti,   contestualmente   alla   notifica   e  alla
dichiarazione,  inviano  al  Ministero  dell'ambiente, alla regione o
provincia   autonoma  territorialmente  competente,  al  sindaco,  al
comitato   tecnico   regionale   o   interregionale,  al  prefetto  e
all'azienda  sanitaria  locale  la  scheda  di informazione riportata
nell'allegato  1,  in sostituzione di quella prevista dall'allegato C
al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, emanato di concerto con il
Ministro  della  sanita',  in  data  20 maggio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
    10.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge il
fabbricante invia la scheda di cui al comma 9:
    a)  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  per  le  attivita'  soggette  a  notifica  ai  sensi
dell'articolo  4  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988;
    b)  entro  un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge   per   le   attivita'   soggette   a  dichiarazione  ai  sensi
dell'articolo  6  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988.
    11.  I  sindaci  dei  comuni  ove  sono  localizzate le attivita'
industriali  disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente
note   alla  popolazione  le  misure  di  sicurezza  e  le  norme  di
comportamento  da  seguire in caso di incidente rilevante, tramite la
distribuzione  di  copia delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda
di  informazione di cui al comma 9, nella forma integrale inviata dal
fabbricante,  completandola  della  sezione 2 e successivamente sulla
base delle conclusioni dell'istruttoria
    12.  E'  istituita,  presso il Servizio inquinamento atmosferico,
acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la
divisione  rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale
si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilita'.