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DECRETO-LEGGE 24 aprile 1997, n. 108

Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-4-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 giugno 1997, n. 174 (in G.U. 23/06/1997, n.144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-4-1997 al: 23-6-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerati la situazione di crisi socio-economica che ha investito l'Albania ed i rischi per la stabilità derivanti dal progressivo deterioramento della crisi stessa;
Vista la richiesta delle autorità albanesi di un intervento civile e militare internazionale, allo scopo di consentire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari e di favorire il processo di ricostruzione del Paese;
Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite n. 1101 in data 28 marzo 1997, che autorizza la formazione di una Forza multinazionale di protezione in Albania, nonché le decisioni del Consiglio permanente dell'OSCE in data 27 marzo 1997 e dell'Unione europea in data 24 marzo 1997;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire la partecipazione italiana alla predetta Forza multinazionale di protezione in Albania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa, della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali, per la solidarietà sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Partecipazione italiana alla Forza multinazionale
di protezione in Albania
1. Allo scopo di fornire il contributo italiano al ripristino della pacifica convivenza in Albania e, in particolare, di garantire il regolare afflusso degli aiuti umanitari nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni delle organizzazioni internazionali, è autorizzata, per la durata di tre mesi con effetto dal 10 aprile 1997 la partecipazione di un contigente militare italiano alla Forza multinazionale di protezione, in attuazione della risoluzione n. 1101 in data 28 marzo 1997 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e su richiesta delle autorità albanesi.
2. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare in Albania, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando della Forza multinazionale di protezione di cui al comma 1, obiettori di coscenza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, né interferenze con la missione svolta dal contingente multinazionale e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio.