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LEGGE 10 aprile 1997, n. 97

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

note: Entrata in vigore della legge: 30/04/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1999)
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Testo in vigore dal: 6-7-1999
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 La   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
 la seguente legge:

                               Art. 1.
              Istituzione e funzioni della Commissione

  1.  E'  istituita  ((,per  la  durata della XIII legislatura,)) una
Commissione  parlamentare  di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attivita' illecite ad esso connesse con il compito di:
    a) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali
inadempienze  da  parte  dei  soggetti pubblici e privati destinatari
delle stesse;
    b)  verificare  i  comportamenti  della  pubblica amministrazione
centrale  e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti
e la coerenza con la normativa vigente;
    c) verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento
dei  rifiuti  da  parte  degli  enti  locali  e i relativi sistemi di
affidamento;
    d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle
organizzazioni  che  lo  gestiscono, sui loro assetti societari e sul
ruolo   svolto   dalla   criminalita'   organizzata,   con  specifico
riferimento  alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del
codice penale;
    e)  individuare  le  connessioni  tra  le  attivita' illecite nel
settore  dei  rifiuti  ed altre attivita' economiche, con particolare
riguardo  al  traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e
verso altre nazioni;
    f)  proporre  soluzioni  legislative  e  amministrative  ritenute
necessarie  per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello
Stato,  delle  regioni  e  degli  enti  locali  e  per  rimuovere  le
disfunzioni accertate;
    g) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 14 GIUGNO 1999, N. 184)).
  ((2.La  commissione  riferisce  al  Parlamento  al termine dei suoi
lavori,  presentando  una  relazione finale. La commissione riferisce
altresi'  al  Parlamento  sull'attivita'  svolta  ogni  volta  che lo
ritenga opportuno e, comunque, entro il 31 dicembre 1999)).
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.