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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 89

Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2003)
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Testo in vigore dal: 18-4-1997
al: 19-5-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio e la decisione
del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.  94/942/Pesc del 19 dicembre
1994, sull'esportazione di beni a duplice uso;
  Visto  l'articolo  45  della  legge  6  febbraio 1996, n. 52, legge
comunitaria   per  il  1994,  recante  delega  al  Governo  per  dare
attuazione  al  regolamento  (CE)  n.  3381/94  del Consiglio ed alla
decisione   del   Consiglio   dell'Unione   europea  n.  94/942/PESC,
sull'esportazione  di  beni  a  duplice  uso  e per assicurare, anche
mediante  norme  di  riforma  della  legge  27 febbraio 1992, n. 222,
l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale;
  Visto  il decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 8
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno
1996, in materia di autorizzazioni globali all'esportazione di beni a
duplice uso;
  Vista  la  legge  27  febbraio  1992,  n.  222,  recante  norme sul
controllo  dell'esportazione  e  del  transito  dei  prodotti ad alta
tecnologia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  della  difesa,  dell'interno,  delle
finanze e della sanita';

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1. Ai fini del presente decreto legislativo:
    a)  si  intende  per "regolamento" il regolamento (CE) n. 3381/94
del Consiglio del 19 dicembre 1994;
    b)  si  intende  per  "decisione"  la  decisione  94/942/PESC del
Consiglio  del  19  dicembre  1994,  come  modificata dalla decisione
96/613/PESC del Consiglio del 22 ottobre 1996.
                                    N O T E

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.  10, commi 2 e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
            Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

            - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della  funzione  legislativa  non  puo'  essere delegato al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e per oggetti
          definiti.
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
            -  Il  regolamento  (CE)  n. 3381/94 del Consiglio del 19
          dicembre 1994 istituisce un regime comunitario di controllo
          delle esportazioni di beni a duplice uso.
            - La  decisione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.
          94/942/  PESC  del  19  dicembre  1994, reca azione cumune,
          adottata  dal  Consiglio  in  base  all'articolo  J.3.  del
          Trattato  sull'Unione  europea,  riguardante  il  controllo
          delle esportazioni di beni a duplice uso.
            - La legge 6 febbraio 1996, n. 52 reca  disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alla  Comunita'  europea  -  legge  comunitaria
          1994. L'art. 45 cosi' recita:
            "Art.  45  (Prodotti  a  doppio  uso  militare  e civile:
          criteri di delega).   - 1.  Il  Governo  e'    delegato  ad
          emanare,  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore
          della presente  legge,  un  decreto  legislativo  per  dare
          attuazione  al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed
          alla  decisione  del  consiglio  dell'unione   europea   n.
          94/942/PESC, sull'esportazione di prodotti a duplice uso, e
          per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge
          27   febbraio   1992,   n.   222,  l'armonizzazione  ed  il
          coordinamento della normativa nazionale.
            2. Il decreto legislativo di cui al comma 1  e'  adottato
          nel  rispetto delle esposizioni contenute nell'articolo 3 e
          dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
             a) semplificare e snellire i procedimenti amministrativi
          previsti dalla  legge  27  febbraio  1992,  n.    222,  ivi
          compresi  quelli  volti  al  rilascio  delle autorizzazioni
          globali, generali o specifiche; definire forme semplificate
          o sostitutive dell'autorizzazione  per  l'esportazione  dei
          prodotti  a  duplice  uso non compresi nell'elenco previsto
          dall'allegato I alla decisione  del  Consiglio  dell'Unione
          europea n. 94/942/PESC, in ordine ai quali il Ministero del
          commercio   con   l'estero   abbia   disposto,   ai   sensi
          dell'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n.  3381/94   del
          Consiglio;  prevedere  le  ipotesi  e  le  procedure per il
          diniego di autorizzazione all'esportazione nonche'  per  la
          revoca,  per  l'annullamento,  per  la sospensione e per la
          modifica della stessa;
             b)  razionalizzare  le  competenze delle amministrazioni
          interessate  con  particolare  riguardo  all'attivita'   di
          coordinamento,  di istruttoria e di controllo attraverso il
          rafforzamento  delle  funzioni  ispettive  e  di  verifica;
          procedere  alla  revisione  della composizione del comitato
          consultivo e del comitato tecnico  di  cui  alla  legge  27
          febbraio  1992,  n.  222, e delle modalita' di rilascio dei
          relativi  pareri,  ulteriormente  definendo  le  rispettive
          competenze;
             c) prevedere efficaci misure di controllo sull'attivita'
          degli  esportatori attraverso la conservazione dei registri
          e dei documenti commerciali per un periodo non inferiore  a
          tre  anni,  consentendo  l'accesso  presso gli uffici e gli
          stabilimenti    degli    esportatori,    e    assoggettando
          l'esportazione  di  prodotti  e  tecnologie particolarmente
          sensibili ai controlli di  arrivo  a  destinazione  e  alla
          prova  dell'uso finale civile, attraverso il coinvolgimento
          delle rappresentanze consolari all'estero e in  conformita'
          alle  indicazioni  previste  dalla  legislazione vigente in
          materia di controllo delle esportazioni;
             d) ridefinire le disposizioni sanzionatorie  finali  nei
          limiti edittali gia' previsti dalla legislazione vigente al
          fine di adeguarle alla nuova normativa, tenendo conto della
          diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse pubblico che
          ciascuna  infrazione   presenta   in   astratto   e   della
          reiterazione dell'infrazione.
            3. La concessione delle formalita' semplificate, prevista
          dall'articolo   6  del  regolamento  (CE)  n.  3381/94  del
          Consiglio, e' disciplinata con  decreto  del  Ministro  del
          commercio con l'estero.".
            -  La  legge  27  febbraio  1992,  n. 222, reca norme sul
          controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti  ad
          alta tecnologia.

          Note all'art. 1:

            -  Per  il  regolamento  (CE) n. 3381/94 del Consiglio 19
          dicembre 1994 e per la decisione 94/942/PESC del  Consiglio
          del 19 dicembre 1994 ved. note alle premesse.
            -  La  decisione 96/613/PESC del Consiglio del 22 ottobre
          1996, modifica la decisione 94/942/PESC relativa all'azione
          cumune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del
          trattato  sull'Unione  europea,  riguardante  il  controllo
          delle esportazioni di beni a duplice uso.