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DECRETO-LEGGE 10 marzo 1997, n. 49

Disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 1997, n. 121 (in G.U. 10/05/1997, n.107).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-3-1997 al: 10-5-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, considerata l'indispensabile funzione consultiva che svolgono nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo ai compiti ineludibili da esercitare con riferimento alle procedure concorsuali in atto ed ai contributi da ripartire tra enti di ricerca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, è differito al 31 ottobre 1997 con riferimento al Consiglio universitario nazionale ed al 31 dicembre 1997 con riferimento al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, in attesa del riordino dei due organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.