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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 685

Regolamento recante modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-1-1997
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vigente al 23/05/2024
Testo in vigore dal: 29-1-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1895;
  Vista la legge 15 gennaio 1922, n. 10;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
  Visto il regio decreto 10 novembre 1924, n. 2359;
  Visto il regio decreto 5 luglio 1928, n. 1841;
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 14 dicembre 1995;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 luglio 1996;
  Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte, regolato
dalla  legge  15 gennaio 1922, n. 10, e dal regio decreto 10 novembre
1924, n. 2359, ha per fine di promuovere gli studi e le ricerche  nel
campo dell'archeologia e della storia dell'arte.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1895,
          e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del  20
          dicembre 1918.
             -  La  legge 15 gennaio 1922, n. 10, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1922.
             - Il R.D. 30 settembre  1923,  n.  2102,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 1923.
             - Il R.D. 10 novembre 1924, n. 2359, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1925.
             -  Il  R.D.  5 luglio 1928, n. 1841, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1928.
             - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
          decreti  legislativi.    Il  comma  4 dello stesso articolo
          stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare  la
          denominazione   di  "regolamento",  siano  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.