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DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 1996, n. 674

Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-1-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  22-1-1997 al: 21-3-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità dei prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, a normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 28;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che si applicano agli scambi ed alle importazioni dei prodotti di origine animale, compresi i campioni commerciali prelevati su di essi, nonché degli organismi patogeni, non soggetti a normative comunitarie specifiche per quanto riguarda tali condizioni.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Si intende inoltre per:
a) campione commerciale: il campione privo di qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di un prodotto di origine animale di cui è prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua composizione e della specie animale da cui è stato ottenuto;
b) malattia trasmissibile grave: qualsiasi malattia per la quale in sede comunitaria sia prescritta la denuncia obbligatoria;
c) organismi patogeni: la raccolta o coltura di organismi o di derivati presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente, ad eccezione dell'uomo; tutti i derivati modificati di tali organismi che possono portare o trasmettere un germe patogeno animale; il tessuto, la coltura cellulare, le secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di cui un germe patogeno animale può essere portato o trasmesso. Sono esclusi i medicinali veterinari immunologici autorizzati di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;
d) proteine animali trasformate per l'alimentazione animale: le proteine animali trattate in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come alimento per animali o come ingrediente di alimenti per animali. Comprendono la farina di pesce, di carne, di ossa, di zoccoli, di corna, di sangue e di piume, i ciccioli essiccati e altri prodotti affini, comprese le miscele contenenti tali prodotti;
e) proteine animali trasformate destinate al consumo umano: i ciccioli, la farina di carne e la cotenna in polvere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
f) prodotto apicolo: il miele, la cera, la pappa reale, i propoli o il polline non destinati al consumo umano né ad un uso industriale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La direttiva 92/118/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 62 del 15 marzo 1993.
- La direttiva 89/662/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 359 del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 90/425/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 224 del 18 agosto 1990.
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, concerne attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.
- Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, riguarda l'attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, riguarda le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. Gli articoli 1, 2 e 28 della suddetta legge così recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati con la procedura indicata nei commi 3 e 4.".
"Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
f) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;
g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.".
"Art. 28 (Direttive in materia di sanità pubblica veterinaria: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni;
b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
c) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali;
d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuità del prodotto.".
- La legge 6 febbraio 1996 n. 52, riguarda disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. L'art. 6 della suddetta legge così recita:
"Art. 6 (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 19 febbraio 1992, n. 142 e della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE). - 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.
2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazine della direttiva di cui all'art. 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c), e dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto art. 4 e applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge.".



Note all'art. 1:
Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, concerne attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari: l'art. 2 del suddetto decreto legislativo cosi recita:
"Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) 'controllo veterinariò: qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;
b) 'scambì: scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del trattato di Roma;
c) 'stabilimentò: qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1;
d) 'aziendà: il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati A e B nonché, per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego;
e) 'centro o organismò: qualsiasi azienda effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione del prodotti di cui all'art. 1;
f) 'autorità competentè: Il Ministero della sanità, o quello individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
g) 'veterinario ufficialè: il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dal l'autorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.".
- Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93 riguarda l'attuazione
delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea. L'art. 2 del suddetto decreto legislativo così recita:
"Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; inoltre si intende per:
a) controllo documentale: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano gli animali o i prodotti;
b) controllo d'identità: la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti o i certificati e gli animali o prodotti nonché della presenza e della concordanza dei marchi o timbri che su di essi devono figurare;
c) controllo fisico: controllo dell'animale stesso, con possibilità di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio nonché eventualmente controlli complementari in fase di quarantena;
d) controllo materiale: controllo dei prodotti con possibilità di prelevare campioni o effettuare esami di laboratorio;
e) territorio comunitario: il territorio dei Paesi membri elencati all'allegato I;
f) posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanità riconosciuto dalle Comunità europee, diretto da un medico veterinario e situato, per il controllo degli animali, nelle immediate vicinanze della frontiera esterna del territorio comunitario, o, per il controllo dei prodotti anche in prossimità della frontiera stessa;
g) importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta gli animali o i prodotti a scopo di importazione nelle Comunità europee;
h) partita: una quantità di animali della stessa specie o di prodotti della stessa natura, coperta a uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di un Paese terzo;
i) prodotti: i prodotti animali o di origine animale di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, nonché alle condizioni previste dall'art. 34:
1) i pesci freschi direttamente sbarcati da un peschereccio;
2) taluni prodotti vegetali;
3) taluni sottoprodotti di origine animale non compresi nell'allegato II del trattato di Roma;
4) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero.".
Il D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 66, riguarda l'attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.
- Per quanto riguarda il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, vedi note alle premesse. L'art. 2, comma 1, lettera b), del suddetto decreto così recita:
"1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) (omissis);
b) altri prodotti di origine animale:
1) gli estratti di carne;
2) il grasso animale fuso: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano;
3) i ciccioli: i residui proteici della fusione, previa seprazione parziale di grassi ed acqua;
4) le gelatine;
5) la farine di carne, le cotenne in polvere, il sangue salato o essiccato, il plasma sanguigno salato o essiccato;
6) gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, essiccati e/o riscaldati.".