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LEGGE 24 dicembre 1896, n. 557

Che modifica quella sullo stato degli ufficiali per i Corpi militari della R. Marina e computo di anzianità di grado per l'avanzamento in caso di disponibilità od aspettativa. (096U0557)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-1-1897 al: 15-12-2009
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Art. 1



Nel computo di anzianità per l'avanzamento si deve dedurre:

1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese;

2° Il tempo durante il quale l'ufficiale è detenuto in attesa di un giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

3° Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego;

4° Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi. La durata dell'aspettativa per constatati motivi di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, sarà fissata col decreto da cui sono determinate.