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LEGGE 24 dicembre 1896, n. 551

Sull'unificazione dei debiti delle Provincie e dei Comuni della Sicilia e Sardegna. (096U0551)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-2-1897 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le provincie e i comuni della Sicilia avranno la facoltà di unificare i loro debiti, secondo le disposizioni della presente legge, esclusi i mutui di favore della Cassa depositi e prestiti, portanti un interesse non superiore al 3,50 per cento, quelli della Cassa di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia e gli altri di qualunque specie che non importino un tasso eccedente il 4 per cento.

L'unificazione potrà essere resa obbligatoria con decreto del regio commissario.