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REGIO DECRETO 18 agosto 1896, n. 439

Che stabilisce disposizioni sull'ammissione nella Scuola Agraria della R. Università di Pisa. (096U0439)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-10-1896 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Regolamento per la Scuola di Agraria della R. Università di Pisa, approvato col R. decreto 26 ottobre 1875 n. 2747 (serie 2ª);
Veduto il Nostro decreto 9 febbraio 1879 n. 4732 (serie 2ª) sull'ammissione ai corsi della Scuola Agraria di Pisa;
Riconosciuta la convenienza di conformare l'ordinamento di questa Scuola a quello delle due R. Scuole Superiori di Agricoltura in Milano ed in Portici per la identicità dei fini che le tre istituzioni si propongono;
Veduta la deliberazione 13 aprile 1896 del Consiglio per la istruzione agraria;
Sentito il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per l'ammissione come studente nella Scuola Agraria della R.
Università di Pisa è necessario di aver conseguita la licenza liceale o quella di un Istituto tecnico (sezioni di agronomia, agrimensura e fisico-matematica) ovvero l'attestato di licenza dai corsi superiori delle Scuole speciali di viticoltura e di enologia.