stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 giugno 1896, n. 410

Sulla istituzione degli Ufizi postali succursali di 2ª classe ed Agenzie. (096U0410)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-10-1896 al: 3-6-1899
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti in data del 25 novembre 1869 n. 5359, del 31 ottobre 1873 n. 1666 sul riordinamento dell'Amministrazione delle Poste e dell'11 aprile 1875 n. 2442, sul riordinamento dell'Amministrazione dei Telegrafi;
Visto il Regio decreto del 28 dicembre 1873 n. 1759, per quanto riguarda le garanzie dovute dai titolari degli Ufizi postali di 2ª classe;
Visto il Regio decreto del 26 aprile 1885 n.3094, sull'ordinamento degli Ufizi postali di 2ª classe;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nei comuni in cui il reddito postale e telegrafico risulti in un triennio superiore alla media annua di lire centomila, possono, in aggiunta agli Ufizi centrali ed ai succursali di 1ª classe, nonché agli Ufizi di 2ª classe di cui allo articolo 1° del Regio decreto in data del 26 aprile 1885 n. 3094, essere istituiti Ufizi succursali di 2ª classe ed Agenzie, sia soltanto postali o soltanto telegrafici, sia postali e telegrafici riuniti.

Il numero complessivo degli Ufizi succursali di qualsiasi classe e delle Agenzie in ciascuna città non può essere stabilito in ragione maggiore di uno per ogni diecimila abitanti.

Nei sobborghi, nei villaggi o frazioni delle città stesse, possono essere istituiti Ufizi ordinari di 2ª classe, ovvero collettorie, sempre che concorrano le condizioni rispettivamente richieste dal succitato R. decreto 26 aprile 1885.