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REGIO DECRETO 19 agosto 1896, n. 392

Col quale vengono sospesi l'importazione ed il transito nelle e per le provincie di Alessandria, Brescia, Mantova e Verona di alcune materie indicate nell'art. 1° del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera. (096U0392)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-9-1896 al: 12-9-1898
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888 n. 5252 (Serie 3ª);
Visto il voto emesso dalle rappresentanze provinciali di Alessandria, Brescia, Mantova e Verona, rispettivamente in data del 25 marzo 1895, del 26 settembre 1893, del 7 giugno 1894 e del 16 marzo 1894;
Visti i voti delle rappresentanze agrarie locali;
Visti i Regi decreti del 18 agosto 1895 nn. 582 e 583, che regolano la importazione ed il transito dei vegetali e di altre materie, che possono diffondere la fillossera nelle provincie di Alessandria, Brescia, Mantova e Verona.
Visti i voti emessi dalla Commissione consultiva per la fillossera nelle sessioni del giugno 1895 e 1896;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono sospesi la importazione e il transito, nelle e per le provincie di Alessandria, Brescia, Mantova e Verona, delle materie indicate nell'articolo 1 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto 4 marzo 1888 n. 5252 (Serie 3ª), se le dette materie provengono da una provincia del Regno nella quale esista qualche Comune ufficialmente dichiarato infetto dalla fillossera, o sospetto di infezione fillosserica.