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REGIO DECRETO 11 giugno 1896, n. 312

Che stabilisce alcune norme per l'ammissione e promozioni negli Ordini Equestri dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia. (096U0312)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-8-1896 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
e degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia
Generale Gran Mastro.
Visti i Regi Magistrali decreti 20 febbraio 1868, 3 dicembre 1885, 7, 17 marzo 1878 e 5 gennaio 1890, con cui furono stabilite le norme per l'ammissione e per le promozioni negli Ordini Equestri dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, e fu pure determinato il numero delle nomine alle quali si può annualmente addivenire nelle cinque classi degli Ordini stessi;
Ritenuta la convenienza di assicurare e garantire viemaggiormente la osservanza delle disposizioni suaccennate, apportandovi quelle aggiunte e quelle variazioni che l'esperienza ha dimostrato necessarie;
Sentiti il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di

Nostro moto proprio ed in virtù della Regia Nostra prerogativa ed autorità Magistrale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le proposte per conferimento di decorazioni nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, che dai singoli Ministeri si trasmettono annualmente al Gran Magistero nelle ricorrenze della Festa di S.
Maurizio (15 gennaio) e dello Statuto (1ª Domenica di giugno) per essere deferite all'esame della Giunta speciale che, a tale scopo, fu da Noi istituita non potranno eccedere, nella prima delle suaccennate due ricorrenze, la metà delle onorificenze assegnate a ciascun Ministero nelle cinque classi di decorati secondo la ripartizione fatta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e giusta l'articolo 1° del Regio Magistrale decreto 5 gennaio 1890. Nei relativi decreti di concessione dovrà essere fatta espressa menzione del parere favorevole della Giunta.

Il conferimento delle decorazioni nell'Ordine della Corona d'Italia non potrà, in ogni bimestre, eccedere il sesto della dotazione di onorificenze, che ogni anno viene assegnata a ciascun Ministero secondo la ripartizione suddetta.

Col giorno 15 gennaio di ogni anno sarà chiusa, presso il Gran Magistero Mauriziano e la Cancelleria dell'Ordine della Corona d'Italia la registrazione dei decreti di onorificenze appartenenti alla Dotazione come sopra assegnata a ciascun Ministero per l'anno precedente.