stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 luglio 1896, n. 299

Che autorizza il Governo a trattare e stipulare un contratto per l'esercizio di alcune linee ferroviarie di proprietà dello Stato (096U0299)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  4-8-1896 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo del Re di trattare e stipulare con una Società diversa dalla Società delle Ferrovie Meridionali, Rete Adriatica, un contratto per l'esercizio delle linee di proprietà dello Stato Vicenza-Thiene-Schio, Vicenza-Cittadella-Castelfranco-Treviso e Padova, Camposampiero-Cittadella-Bassano, oggidì affidate alla Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, sedente in Padova, in base ai contratti di prossima scadenza 2 ottobre 1874 e 17 aprile 1875, già pattuiti con le Provincie di Vicenza, Padova e Treviso, alle quali lo Stato è succeduto per la legge di riscatto di quelle ferrovie in data 25 giugno 1882 n. 871 (serie 3ª).

Al nuovo contratto sarà assegnata una durata non maggiore di quella del primo periodo di esercizio della Rete Adriatica, che spira col 30 giugno 1905 ed in esso oltrechè aver di mira il pubblico interesse, dovrà il Governo ottenere la cessazione od una riduzione degli oneri che attualmente pesano sul bilancio dello Stato per questo titolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1896.

UMBERTO.

C. Perazzi.
G. Colombo.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.