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LEGGE 2 luglio 1896, n. 254

Sull'avanzamento del Regio Esercito. (096U0254)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-7-1896 al: 12-7-1913
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Art. 1



Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici.