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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 544

Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal: 23-10-1996
al: 22-12-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per assicurare l'attivita' delle emittenti televisive  e
sonore,  autorizzate  in  ambito  locale, nonche' per disciplinare le
trasmissioni televisive in forma codificata;
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare  disposizioni  per  disciplinare  le  modalita' di accesso ai
servizi audiotex;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 ottobre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                          Emittenti locali
  1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,  n.  422,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti
per la radiodiffusione televisiva in ambito  locale  e  dei  connessi
collegamenti  di  telecomunicazione  di cui all'articolo 32, comma 1,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e'  prorogato,  per  le  emittenti
autorizzate   alla   prosecuzione  stessa,  fino  al  rilascio  della
concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda".
  2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,  n.  422,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti
per  la  radiodiffusione  sonora  e  dei  connessi  collegamenti   di
telecomunicazione,  di  cui  all'articolo  32, comma 1, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate  alla
prosecuzione  stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino
alla reiezione della domanda".
  3. Il rilascio della concessione o la reiezione  della  domanda  di
cui ai commi 1 e 2 deve avvenire entro il 30 luglio 1995.
  4.  Il  comma  1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
come modificato dall'articolo  11-bis  del  decreto-legge  27  agosto
1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422, e' sostituito dal seguente:
  " 1. Le amministrazioni statali, gli  enti  pubblici  territoriali,
gli  altri  enti  pubblici,  compresi quelli economici, questi ultimi
limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono
tenuti a destinare alla pubblicita' su  emittenti  televisive  locali
operanti  nei  territori  dei  Paesi  dell'Unione europea, nonche' su
emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori  dei
medesimi  Paesi,  almeno  il  15  per  cento delle somme stanziate in
bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle  proprie
attivita'.  Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a
rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono  tenuti
a  destinare,  relativamente  alla  pubblicita' non diffusa in ambito
nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in  bilancio,
per   le   campagne  pubblicitarie  e  di  promozione  delle  proprie
attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei
territori dei Paesi dell'Unione europea".
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'articolo  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1992,  n.  255, deve essere
adeguato  alle  disposizioni  del  presente  decreto,   nonche'   del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541.
  6.  I  pubblici  ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici
che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo  9
della  legge  6  agosto  1990,  n. 223, come da ultimo sostituito dal
comma 4 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, dalla
legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' dall'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge  23  ottobre  1996, n. 541, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione  a  lire
dieci  milioni, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del
citato decreto-legge n. 541 del 1996.