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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 541

Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonchè interventi per lo spettacolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal: 23-10-1996
al: 22-12-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di conformare la
disciplina  in materia di bilancio delle imprese operanti nei settori
dell'editoria  e  della radiodiffusione alle normative comunitarie di
cui  al  decreto  legislativo  9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare
altresi'   al   Garante   per   la   radiodiffusione   e   l'editoria
l'acquisizione  di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio
delle   funzioni  istituzionali,  uniformando  i  flussi  informativi
provenienti  dagli  operatori  del settore editoriale e da quelli del
settore radiotelevisivo;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di modificare
alcune  norme  della legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze
per l'editoria;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di snellire la
composizione   delle   commissioni   consultive  operanti  presso  il
Dipartimento  dello  spettacolo  della  Presidenza del Consiglio e di
istituire un Comitato per i problemi dello spettacolo;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assegnare
contributi straordinari a favore del Teatro dell'Opera di Roma, e del
Teatro   alla   Scala   di   Milano,   al   fine   di  conseguire  la
ristrutturazione  organizzativa  ed  il  risanamento  finanziario dei
medesimi  enti,  nonche'  a  favore del Teatro comunale dell'Opera di
Genova,   al   fine   di  assicurare  il  pieno  funzionamento  e  la
valorizzazione degli impianti;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
intervenire sulla disciplina di protezione del diritto d'autore;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del
tesoro  e  del bilancio e della programmazione economica e per i beni
culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Informazioni dovute all'Ufficio del Garante
                 per la radiodiffusione e l'editoria
  1.  Il  Garante  per  la radiodiffusione e l'editoria determina con
propri  provvedimenti  da  pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, stabilendo altresi' le modalita' e i termini di
comunicazione  e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai
termini  fissati,  i  dati  contabili  ed  extracontabili, nonche' le
notizie  che  i  soggetti  di  cui  agli articoli 11, commi secondo e
quarto,  12,  18,  commi  primo,  secondo e terzo, e 19, comma primo,
della  legge  5  agosto  1981,  n. 416, all'articolo 11 della legge 7
agosto  1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli
articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6,
comma  3,  del  decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque
esercitano,  in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attivita'
di  radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al
suo   Ufficio,   nonche'   i  dati  che  devono  formare  oggetto  di
comunicazione  da  parte  dei  soggetti  di cui agli articoli 5 della
legge  25  febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto
1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993,  n.  422.  Le  fondazioni,  gli enti morali, le associazioni, i
gruppi  di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo
di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un
solo  periodico  che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero
di   un  solo  periodico  distribuito  in  un'unica  area  geografica
provinciale,  ovvero di piu' periodici tutti a carattere scientifico,
sempre  che  i  ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino
piu' del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano
titolari  di  una  sola  concessione per la radiodiffusione in ambito
locale,  sonora  o  televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al
Garante  per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica,
su carta semplice, recante i seguenti dati:
    a)  denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente,
o  del  gruppo,  o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione
sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro,
con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
    b)  denominazione  e codice fiscale della societa' editrice o del
titolare  dell'impresa individuale, nonche' eventuale ditta da questi
usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;
    c) sede legale;
    d)  elenco  e  tiratura  dei periodici editi, con indicazione del
soggetto   proprietario   delle   testate   se  diverso  dall'editore
dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
    e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti
a tempo pieno;
    f)   contributi   pubblici,  ricavi  da  vendite,  abbonamenti  e
pubblicita',  nonche',  per  le concessionarie di radiodiffusione, da
ulteriori prestazioni.
  2.  Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti
e  documenti  ai  soggetti  di  cui  al  comma 1, fissando i relativi
termini,  i  dati  ivi  previsti sono stabiliti dal Garante medesimo,
anche  avuto  riguardo  alle  voci  di  stato patrimoniale e di conto
economico  di  cui  agli  articoli 2424 e seguenti del codice civile,
tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
  3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei
confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto  legislativo  9  aprile  1991, n. 127, dell'articolo 1, comma
ottavo,   della   legge  5  agosto  1981,  n.  416,  come  sostituito
dall'articolo  1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo
37  della  legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al
comma 1.
  4.  In  sede  di  prima  applicazione,  i  provvedimenti  di cui al
presente  articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.