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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 446

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-09-1996
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Testo in vigore dal: 13-9-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernente lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, concernente norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 19 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e  per  gli  affari  regionali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 2. -  1.  Presso  i  concessionari  di  servizi  di  pubblico
interesse  svolti  in  provincia  di  Bolzano l'attivita' deve essere
organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana
e tedesca  secondo  le  norme  del  presente  decreto.  Il  personale
occorrente a tal fine deve essere in possesso del requisito di cui al
titolo  I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni.
   2. Ai fini del presente decreto sono concessionari di  servizi  di
pubblico  interesse  i  soggetti che gestiscono servizi che rientrano
nelle attribuzioni o nella disponibilita' di enti  pubblici,  nonche'
quelli in atto ad essi equiparati.
   3.   Nei   formulari   degli   atti  relativi  alla  assicurazione
obbligatoria deve  essere  garantito  l'uso  congiunto  delle  lingue
italiana e tedesca.
   4. Per le assunzioni, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo
determinato,  di personale, nelle societa' o enti comunque denominati
o strutturati che abbiano assunto o assumano in concessione esclusiva
o parziale la gestione  di  servizi  che  al  1  gennaio  1991  erano
esercitati  sia  dalle  amministrazioni  statali,  comprese quelle ad
ordinamento autonomo soggette alle norme del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed
integrazioni,  sia  da  enti  pubblici  economici,  e'  richiesto  il
requisito previsto dal titolo I del menzionato decreto del Presidente
della  Repubblica  26  luglio 1976, n. 752. Il medesimo requisito e',
altresi', richiesto per i trasferimenti di personale da sedi o uffici
in altre province ad uffici situati in provincia di Bolzano.
   5. L'inosservanza delle disposizioni di cui  ai  commi  precedenti
comporta  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da
lire un milione a lire cinque milioni.  Alla  applicazione  di  detta
sanzione  provvede  il  commissario  del  Governo.  Si  applicano  le
disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della
legge   24   novembre   1981,  n.  689,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. In caso di recidiva l'autorita' competente al  rilascio
della  concessione puo' disporre la sospensione della concessione per
un periodo  non  superiore  ad  un  anno  ovvero  puo'  escludere  il
concessionario  dalle  procedure di rilascio, anche temporaneo, della
relativa concessione.
   6. Il personale presso i concessionari in possesso  dell'attestato
di  cui  al  titolo  I del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, o che abbia superato l'esame di seconda lingua a
norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di  un
segno  di  identificazione  facilmente visibile. L'inosservanza delle
disposizioni del presente comma comporta la  sanzione  amministrativa
del  pagamento  di  una  somma fino a 200.000 lire. Alla applicazione
della sanzione provvede il commissario del Governo. Si  applicano  le
disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della
legge   24   novembre   1981,  n.  689,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.".
  2. I commi 40 e 41 dell'art. 22 della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, sono abrogati.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  L'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali
          concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          approvato con D.P.R. n. 670/1972, e' cosi' formulato:
             "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate  le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due del consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
             In seno alla commissione di cui al precedente  comma  e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano".
          Note all'art. 1:
             - Il D.P.R. n. 752/1976 reca norme di  attuazione  dello
          statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto  Adige  in
          materia di proporzione  negli  uffici  statali  siti  nella
          provincia  di  Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
          pubblico impiego.
             - La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.
          Le  sezioni  prima  e  seconda  del  capo  I  (Le  sanzioni
          amministrative)  riguardano,  rispettivamente,  i  principi
          generali e l'applicazione delle sanzioni.
             - La legge n. 1165/1961 riguarda  l'indennita'  speciale
          di  2a  lingua  ai  magistrati,  ai dipendenti civili dello
          Stato,   compresi   quelli   delle   Amministrazioni    con
          ordinamento  autonomo,  ed  agli  appartenenti  alle  Forze
          armate ed ai Corpi  organizzati  militarmente  in  servizio
          nella  provincia  di  Bolzano  o  presso  uffici sedenti in
          Trento ed aventi competenza regionale.
             - Il testo dei commi 40 e 41 dell'art. 22 della legge n.
          724/1994  (Misure  di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica) era il seguente:
             "40.  Il  titolo  I  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  26  luglio   1976,   n.   752,   e   successive
          modificazioni,  nella  provincia di Bolzano si applica alle
          assunzioni di personale in tutte le  aziende,  societa'  ed
          enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilita'
          escluso  il  personale  stagionale  di  linee  di trasporto
          funicolare.
             41.  Il  titolo  I  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   luglio   1976,   n.   752,  e  successive
          modificazioni, si  applica  altresi'  ai  trasferimenti  di
          personale  delle  societa'  di  cui  al  comma 40 da sedi o
          uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in
          provincia di Bolzano".