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DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 437

Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556 (in G.U. 25/10/1996, n.251).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/10/2000)
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Testo in vigore dal:  26-8-1996 al: 25-10-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, nonché di gestioni fuori bilancio, fondi previdenziali e contenzioso tributario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché
disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994.
1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995.
2. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 1, comma 27, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995".
3. Nell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "30 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995".
5. Il termine di cinque giorni previsto dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle imposte e dei contributi pagati dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento dovesse essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 29 dicembre 1995.
6. All'articolo 1-bis, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "8-bis" sono sostituite dalle seguenti: "8-ter".