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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 432

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/9/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1996)
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Testo in vigore dal: 7-9-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernente lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto  il  decreto  legislativo  16 marzo 1992, n. 268, concernente
norme  di  attuazione  dello statuto speciale della Regione Trentino-
Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
privista dall'art. 107, comma primo, del citato testo unico;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottato nella
riunione del 19 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri delle finanze e del tesoro;

                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Autonomia impositiva
  1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "La regione e le province
possono  altresi'  istituire  nelle  materie di rispettiva competenza
tributi  e  contributi  corrispondenti  a  quelli di competenza delle
regioni  a  statuto  ordinario  e delle province di diritto comune in
armonia  con  i  principi  stabiliti dalle leggi che li disciplinano.
Fino  all'istituzione  da  parte  delle  province o della regione dei
predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme rela-
tive ai corrispondenti tributi e contributi statali".
  2. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268, e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Per i fini dell'art. 72 dello statuto ed entro il limite dei
principi  indicati  al  comma  1,  le province possono stabilire, con
efficacia  nel  loro  ambito  territoriale,  forme di imposizione che
colpiscono  attivita'  ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla
pratica  turistica,  ovvero  attivita'  economiche  qualificate  come
turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente
influenzate  sotto  il  profilo  economico,  anche  in  rapporto alla
localizzazione dell'attivita' medesima".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e  operato  il  rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  primo  comma  dell'art. 107 del testo unico delle
          leggi sullo statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,
          approvato con D.P.R. n.  670/1972, e' cosi' formulato: "Con
          decreti  legislativi saranno emanate le norme di attuazione
          del presente statuto, sentita  una  commissione  paritetica
          composta  di  dodici  membri  di  cui sei in rappresentanza
          dello Stato, due del Consiglio regionale, due del consiglio
          provinciale di Trento e  due  di  quello  di  Bolzano.  Tre
          componenti   devono   appartenere   al  gruppo  linguistico
          tedesco".
             - Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972.
             -  Il  D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, e' stato pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9  del
          22 aprile 1972.
          Note all'art. 1:
             - I commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.Lgv. 16 marzo 1992, n.
          268  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige  in  materia  di  finanza  regionale  e
          provinciale) sono i seguenti:
             "1.  Ai  sensi  degli articoli 72 e 73 dello statuto, le
          province possono stabilire imposte e tasse sul turismo e la
          regione e le province possono istituire tributi  propri  in
          armonia  con i principi del sistema tributario dello Stato,
          quali risultano da leggi che espressamente li  stabiliscono
          per  i  singoli  tributi,  ovvero  quali  si desumono dalla
          legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non
          specificatamente disciplinati da leggi dello Stato.
             2. Per i fini dell'art. 72 dello  statuto  ed  entro  il
          limite  dei  principi  indicati  al  comma  1,  le province
          possono  stabilire,   con   efficacia   nel   loro   ambito
          territoriale, forme di imposizione che colpiscono attivita'
          riferite   alla   pratica   turistica,   ovvero   attivita'
          economiche  qualificate  come  turistiche  o  inerenti   al
          turismo,  in  quanto  dallo stesso direttamente influenzate
          sotto  il  profilo  economico,  anche  in   rapporto   alla
          localizzazione dell'attivita' medesima".
             - L'art. 72 dello statuto e' il seguente:
             "Art.  72.  -  Le  province  possono stabilire imposte e
          tasse sul turismo".