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DECRETO-LEGGE 2 agosto 1996, n. 408

Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonchè per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/8/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1996, n. 515 (in G.U. 05/10/1996, n.234).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal:  6-8-1996 al: 5-10-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per provvedere alla sistemazione degli edifici e delle infrastrutture dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, in relazione allo svolgimento del Consiglio europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.
2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 52.600 milioni e lire 23.100 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, purché affidati anteriormente al 1 giugno 1995; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Cà Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.
3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.