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DECRETO-LEGGE 5 agosto 1996, n. 409

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonchè delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/8/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal: 6-8-1996
al: 5-10-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare  la
sistemazione  del personale degli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento  della
normativa  in  materia  di  rilevazione  dei  carichi  di lavoro e di
assunzione di
personale  per  gli  enti  locali  che  non  versino  in   situazioni
strutturalmente   deficitarie,   nonche'  di  dettare  norme  per  il
funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche'  delle
giunte e dei consigli comunali e provinciali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1996;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri   per   la  funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali  e
dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio  e
della   programmazione   economica  e  della  pubblica  istruzione  e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
  1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31
dicembre 1993 e che  abbiano  ottenuto  entro  il  31  dicembre  1995
l'approvazione  dal  Ministro  dell'interno  dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  previste
dall'articolo  25  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile   1989,   n.   144,   e
dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  marzo  1993, n. 68, per quanto
riguarda il personale  eccedente  rispetto  ai  parametri  fissati  e
compreso  nelle  graduatorie  di  cui  allo  stesso  articolo  21 del
decreto-legge n. 8 del 1993.
  2. Per gli enti locali che  hanno  deliberato  o  delibereranno  lo
stato  di  dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non
si applica la disposizione  prevista  dall'articolo  16  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
  3.  Il  contributo  una  tantum  per  il  rimborso  del trattamento
economico del personale posto in mobilita', a carico della  quota  di
fondo  perequativo  appositamente accantonato, previsto dall'articolo
15, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  agosto
1993,  n.  378,  compete  all'ente  locale  dissestato  anche  per il
personale  che  l'ente  stesso  intende   riammettere   in   organico
avvalendosi  della  facolta'  di  cui  all'articolo  25, comma 5, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  1989,  n.  144,  e  fino  alla  data  della
riammissione stessa.
  4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi  occorrenti  per  la
corresponsione   del   trattamento  economico  di  base  annuo  lordo
spettante al  personale  degli  enti  locali  in  stato  di  dissesto
finanziario, posto in mobilita', sono anticipati alla fine di ciascun
anno  e  nella  misura  del  90 per cento dal Ministero dell'interno,
prima dell'emanazione del provvedimento di mobilita' da  parte  della
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.  L'anticipazione
e' effettuata sulla  base  di  apposita  certificazione  firmata  dal
legale  rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e,
ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa e' posta a carico della
quota accantonata del fondo  ordinario  ai  sensi  dell'articolo  35,
comma  6,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504. Il
Ministero  dell'interno  approva  con   decreto   lo   schema   della
certificazione.
  5.  Le  disposizioni  del comma 4 si applicano agli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto entro  il  31  dicembre  1993  ed  hanno
ottenuto  entro  il  31  dicembre  1995  l'approvazione, da parte del
Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
  6. Gli enti locali che hanno dichiarato il  dissesto  entro  il  31
dicembre   1993  ed  abbiano  ottenuto  entro  il  31  dicembre  1995
l'approvazione dell'ipotesi  di  bilancio  riequilibrato  e  che  non
abbiano  personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di
rideterminazione   della   pianta   organica,    possono    procedere
all'assunzione  di  personale, anche a tempo determinato, o stabilire
rapporti di lavoro autonomo, nel limite del 50 per  cento  dei  posti
vacanti  fatta  salva  l'autorizzazione all'assunzione da parte della
Commissione centrale per gli organici  degli  enti  locali  ai  sensi
dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.