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DECRETO-LEGGE 2 agosto 1996, n. 406

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/8/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1996)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-8-1996
al: 2-10-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  l'adeguamento  degli  organici  e il potenziamento
delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per
razionalizzare   l'impiego   del   relativo   personale  nei  servizi
d'istituto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita', per
la  funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali,  del  tesoro e del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  del  lavoro e della
previdenza sociale;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
              Incremento e ripianamento degli organici
  1.  Per  fronteggiare  le esigenze del servizio operativo del Corpo
nazionale  dei  vigili del fuoco il relativo organico e' aumentato di
495    unita',   ripartite   nei   profili   professionali   indicati
nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.
  2.   Alla   copertura   delle   vacanze  di  organico  nel  profilo
professionale  di  vigile  del  fuoco  conseguenti all'attuazione del
comma  1  e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre
1998  si  provvede  mediante  utilizzazione  della  graduatoria degli
idonei  del  concorso  a  588 posti, indetto con decreto del Ministro
dell'interno  20  gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a  serie  speciale  -  n.  55  del 13 luglio 1993. A tal fine, detta
graduatoria avra' validita' triennale.
  3.  Per  assicurare  la  continuita'  del  reclutamento nel profilo
professionale  di  vigile  del  fuoco,  il  Ministero dell'interno e'
autorizzato   a  bandire,  fatte  salve  le  riserve  previste  dalle
disposizioni  vigenti,  pubblici  concorsi per la copertura dei posti
che  si  rendono  disponibili  a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali
concorsi  dovranno  inoltre  prevedere  una  riserva  di  posti, pari
complessivamente  al  25  per  cento  dei posti vacanti, per i vigili
volontari  in  servizio  presso  gli  appositi  distaccamenti e per i
vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del
bando  abbiano  prestato  servizio  per  non meno di sessanta giorni,
fermi  restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo
professionale  di  vigile  del  fuoco.  Le  graduatorie dei candidati
risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento,
per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di
entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65,
della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento
di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate congedati
senza  demerito,  sempre che siano in possesso dei requisiti previsti
per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  4.  Per  garantire  l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione
puo' disporre procedure di mobilita' in deroga ai tempi di permanenza
nella   sede   previsti   per   il   personale  di  nuova  assunzione
dall'articolo  43  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
  5.  Per  assicurare  la  continuita'  del  reclutamento  nei  ruoli
dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
il  Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi
per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal
31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun
bando.  La  graduatoria  dei  candidati  risultati idonei puo' essere
utilizzata,  ai  fini  del  reclutamento, fino all'approvazione della
graduatoria   relativa   ai  candidati  del  concorso  successivo  e,
comunque, per non oltre tre anni.
  6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del presente decreto, viene emanato, ai sensi
dell'articolo  17,  comma  4,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
regolamento  recante  norme  sul  "reclutamento,  sull'avanzamento  e
sull'impiego  del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco",  in  attuazione  dell'articolo 13 della legge 8 dicembre
1970, n. 996.
  7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive
nell'interesse  del  Corpo  nazionale.  Le  procedure  relative  sono
stabilite  con  decreto  del Ministro dell'interno, da emanarsi entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione del presente decreto.