stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1996, n. 394

Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-7-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1996)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-7-1996
al: 25-9-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  provvedere  al
risanamento,  alla  ristrutturazione e alla privatizzazione del Banco
di Napoli S.p.a.;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Interventi finanziari
  1. Fermi gli impegni gia' previsti da altre leggi, il Ministro  del
tesoro e' autorizzato a sottoscrivere uno o piu' aumenti del capitale
del  Banco  di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento finanziario di
una o piu' banche ed altri  investitori  istituzionali,  al  fine  di
risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli.
  2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori
istituzionali di cui al comma 1 possono assumere la forma di prestito
subordinato,   anche   convertibile,   ovvero  di  partecipazione  al
capitale,  anche  attraverso  aumenti  di  capitale   riservati   con
emissione  di  azioni  di  risparmio  o  privilegiate,  eventualmente
convertibili in azioni ordinarie.
  3. L'ammontare degli aumenti di capitale da  parte  del  Tesoro  e'
determinato  con  decreti  del Ministro del tesoro tenuto conto delle
finalita' del presente  decreto  e  degli  impegni  finanziari  delle
banche e degli altri investitori istituzionali.
  4.  Per  la realizzazione dell'operazione prevista dai commi 1, 2 e
3, il Ministro del tesoro  e'  autorizzato  a  stipulare  accordi  di
sindacato  per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione
sull'acquisto  della  partecipazione   del   Tesoro,   acquistare   a
trattativa  diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco
di Napoli o diritti di opzione sulle  stesse  anche  in  deroga  alle
norme   di   contabilita'   di  Stato  e  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 31 maggio  1994,  n.  332,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
all'articolo 13 del decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.  356.
L'offerta  di  acquisto  deve  avere ad oggetto, almeno alle medesime
condizioni, anche le azioni di risparmio.
  5.  La  Banca  d'Italia  puo'  disporre  lo  svincolo  della  somma
depositata  dal  Banco  di Napoli a titolo di riserva obbligatoria di
cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, al fine  di
facilitare il superamento della situazione di difficolta'.
  6.  Gli  eventuali versamenti gia' effettuati dal Tesoro, destinati
ad aumenti di capitale, vengono imputati  al  capitale  dopo  che  si
siano perfezionati gli aumenti di capitale del Tesoro di cui al comma
1.