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DECRETO-LEGGE 22 luglio 1996, n. 386

Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-7-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1996)
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Testo in vigore dal: 24-7-1996
al: 22-9-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare al
settore agricolo, attualmente in crisi, la possibilita' di utilizzare
tempestivamente  le risorse finanziarie previste per il 1996, al fine
di  non  interrompere il processo di programmazione nell'ambito delle
misure  di  razionalizzazione  della  finanza pubblica previste dalla
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro  e del bilancio e della programmazione
economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Al fine di dare continuita' all'azione di programmazione per gli
interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996,
a  completamento  dello stanziamento di lire 1,130 miliardi, previsto
dall'articolo  3,  comma  8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.
  2. La somma di cui al comma 1 e' destinata:
    a)  per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di
rilevanza  nazionale,  da  svolgersi  da  parte  del  Ministero delle
risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  di  seguito denominato
"Ministero",  relativi  alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre
1993, n. 491;
    b)   per  lire  147  miliardi  alla  realizzazione  di  programmi
interregionali;
    c)  per  lire  87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle
rate  di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in
applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
  3.  Le  somme  di  cui  al  comma  2 sono assegnate dal CIPE, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su  proposta  del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, di seguito denominato "Ministro", d'intesa con il Comitato
permanente  delle  politiche  agro-alimentari e forestali di cui alla
legge  4  dicembre  1993,  n.  491,  di  seguito denominato "Comitato
permanente".
  4.  La  proposta  di  assegnazione  di  cui  al comma 3 deve essere
corredata  anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da
parte  delle  singole  regioni a statuto ordinario con riferimento ai
fondi  di  cui  al  comma  8  dell'articolo  3  della citata legge 28
dicembre 1995, n. 549.
  5.  Entro  il  30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato
permanente,  presenta  al  CIPE  ed al Parlamento una relazione sullo
stato  di  attuazione  degli interventi realizzati con i fondi recati
dal  presente  decreto,  nonche'  con  le  risorse finanziarie di cui
dispongono  le  singole  regioni  e  province autonome di Trento e di
Bolzano,  anche  per  l'attuazione  di  regolamenti comunitari aventi
finalita' strutturali.