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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1996, n. 347

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/7/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 426 (in G.U. 17/08/1996, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1999)
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Testo in vigore dal: 2-7-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere al
differimento  dei  termini  di  vigenza  ed  al  rifinanziamento   di
disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri
e di iniziative connesse con impegni internazionali;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  concernenti   i   programmi   promossi   dalle
organizzazioni  non  governative  nell'ambito della cooperazione allo
sviluppo;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e
del bilancio e della  programmazione  economica  e  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana
alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei  territori  della
Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza
in loco di quattro unita' del Comando della Guardia di finanza per la
chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni  contenute  nell'articolo  2  del decreto-legge 1 giugno
1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n.  261.  A  tal
fine  e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, oltre alla spesa
di lire 500 milioni per  l'anno  1996,  per  l'immediato  rientro  in
Italia  dei  mezzi navali e dei materiali impiegati nello svolgimento
della missione. Ove necessario, il comandante generale della  Guardia
di  finanza  e'  autorizzato, in deroga alle norme di contabilita' di
Stato, a ricorrere ad  acquisti  e  lavori,  da  eseguirsi  anche  in
economia.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
8.000 milioni per l'anno 1996, si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  3. La durata  in  carica  della  commissione  per  il  contenzioso,
istituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del decreto-legge 28 dicembre
1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1994, n. 121, e' prorogata fino al 31 dicembre 1996.
  4.  All'onere  derivante  dal comma 3, valutato in lire 690 milioni
per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   1996,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.