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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 novembre 1995, n. 594

Regolamento recante norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1998)
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Testo in vigore dal: 1-12-1998
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                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985,
n.  759,  il  quale  ha  aggiunto gli articoli 14 e 15 al decreto del
Presidente   della   Repubblica   21  maggio  1981,  n.  322,  e,  in
particolare,  il comma 2 del predetto art. 14, che prevede che per la
disciplina   del  servizio  di  informatica  giuridica  sono  emanate
apposite  norme  con  decreto  del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con quello del tesoro;
  Visto  il  decreto  del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224;
  Visto  il  decreto  del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990;
  Attesa  la necessita' di ridisciplinare la fruizione da parte degli
esercenti   le   professioni   legali  del  servizio  di  informatica
giuridica,  attraverso  i terminali degli uffici giudiziari collegati
con  il  Centro  elettronico di documentazione della Corte suprema di
cassazione,  nonche'  di  emendare le norme di esecuzione dell'art. 1
del  decreto  del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322,
modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 28 novembre
1985,  n.  759,  concernente  le  modalita'  di  accesso  al predetto
servizio di informatica giuridica;
  Visto  l'art.  17,  comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 23 febbraio 1995;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota
n. 2255 del 14 luglio 1995);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  L'art.  1  del  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia, di
concerto  con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990, e' sostituito
dal seguente:
  (("Gli   avvocati,  i  praticanti  avvocati,  i  notai,  i  dottori
commercialisti,  i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del
lavoro,  gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i
dottori  agronomi,  i  dottori  in agraria, gli agrotecnici, i periti
agrari,   iscritti  nei  rispettivi  albi  professionali,  nonche'  i
dipendenti  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  di  cui
all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
21  maggio 1981, n. 322, come modificato ed integrato dal decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, sono ammessi,
previa  istanza,  ad  usufruire del servizio d'informatica giuridica,
attraverso  i  terminali  degli  uffici  giudiziari  collegati con il
centro   elettronico   di   documentazione  della  Corte  suprema  di
cassazione,   ai   sensi   dell'articolo   14  dello  stesso  decreto
presideriziale".))