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DECRETO-LEGGE 11 giugno 1996, n. 313

Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 416 (in G.U. 12/08/1996, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-6-1996 al: 12-8-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per riequilibrare la grave situazione gestionale della Cassa ufficiali dell'Esercito;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 la Cassa ufficiali dell'Esercito, ente di diritto pubblico avente autonomia amministrativo-contabile e sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, gestisce il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale, di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371.
2. A decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 1996, la ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali dell'Esercito è determinata nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo comprendente la tredicesima mensilità. Con successivo decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinati le modalità ed i tempi di erogazione dell'indennità supplementare, nonché le misure dell'assegno speciale, tenuto conto dei proventi delle rendite patrimoniali della Cassa e delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale, anche in relazione alla normativa al momento vigente.
3. Le procedure giudiziali, anche esecutive, in corso alla data del 13 febbraio 1996 e tuttora pendenti sono sospese fino al 31 luglio 1996; le udienze eventualmente fissate entro tale data sono differite di ufficio ad epoca successiva al 31 luglio 1996. Resta ferma la pignorabilità dei beni in proprietà o in titolarità della Cassa ufficiali dell'Esercito e restano salvi gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti. La Cassa ufficiali dell'Esercito si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.