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DECRETO-LEGGE 3 giugno 1996, n. 302

Interventi urgenti nei settori agricoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-6-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1996)
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Testo in vigore dal: 3-6-1996
al: 2-8-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
l'attivita' del  Fondo  per  lo  sviluppo  della  meccanizzazione  in
agricoltura,  al  fine  di consentire la prosecuzione delle attivita'
per il miglioramento genetico del bestiame, per  l'approvvigionamento
idrico,  nonche'  di intervenire nella regolamentazione del regime di
produzione lattiera;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di  concerto
con  i  Ministri  dei  lavori  pubblici e del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                  Proroga del Fondo per lo sviluppo
                della meccanizzazione in agricoltura
  1. Il termine di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  13  agosto
1975,  n.  377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre
1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per  lo  sviluppo  della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27
ottobre  1966,  n. 910, e successive integrazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2002.