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DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. 271

Disposizioni urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1996)
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Testo in vigore dal:  19-5-1996 al: 17-7-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'ambiente mediante l'ampliamento dell'organico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando, alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero dell'ambiente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, e di altre disposizioni normative successive all'istituzione del Ministero dell'ambiente, è inquadrato a domanda, nel limite massimo di n. 184 unità, nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità di qualifica posseduta.
L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile, fermo restando il limite numerico del ruolo organico e con conseguente riduzione degli organici delle amministrazioni di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
2. La domanda deve essere presentata entro il ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e le operazioni di inquadramento devono essere improrogabilmente definite con decreti del Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande.
3. Per il personale delle amministrazioni statali, l'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza; per il restante personale di cui al comma 1 l'inquadramento avviene sulla base di apposita tabella di equiparazione, tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'amministrazione statale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. In ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei ruoli del Ministero.