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DECRETO-LEGGE 10 maggio 1996, n. 255

Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell'amministrazione scolastica.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-05-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1996)
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Testo in vigore dal:  12-5-1996 al: 10-7-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il tempestivo svolgimento dei corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché in materia di proroga di organi collegiali e di comandi e per assicurare il funzionamento degli edifici scolastici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
" 28. Ai corsi di cui al comma 27 sono ammessi i docenti con contratto a tempo determinato nelle scuole statali e i docenti con contrato a tempo determinato o indeterminato negli istituti o scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno trecentosessanta giorni nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1995-96, di cui almeno centottanta giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dagli obblighi di servizio per i docenti delle scuole statali.".
2. La durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali, già prorogata al 31 maggio 1996 dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1996.
3. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono essere ulteriomente rinnovati per l'anno scolastico 1996-97, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.