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DECRETO-LEGGE 7 maggio 1996, n. 247

Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/5/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1996)
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Testo in vigore dal: 9-5-1996
al: 7-7-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
definitiva  sistemazione occupazionale del personale dipendente dalla
Federconsorzi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali,  di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli
affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Possono  essere  assunti  in  amministrazioni statali, anche ad
ordinamento  autonomo,  e  in  altre amministrazioni richiedenti o in
enti  pubblici  non economici, anche in deroga ai limiti di eta', 194
unita'  della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991
e ancora tali alla data di entrata in vigore del presente decreto, da
destinare in uffici situati nelle regioni del centro-nord Italia.
  2.  Ai  fini  delle equiparazioni tra le professionalita' possedute
dai  dipendenti  interessati  e le qualifiche e profili professionali
delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, si provvede, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sulla  base  di  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro per la
funzione  pubblica  in  data 24 giugno 1993, con decreto del medesimo
Ministro,  adottato  su proposta del Ministro delle risorse agricole,
alimentari  e  forestali,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.
  3.  L'idoneita'  a  svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo
professionale  e'  accertata,  mediante prova pratica o colloquio, da
una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.
  4.  Con  proprio  decreto,  il  Ministro  per  la funzione pubblica
dispone  l'assegnazione  del  personale  dichiarato  idoneo,  secondo
l'ordine  di  graduatoria,  in  relazione  alle  carenze di personale
rilevate nelle amministrazioni interessate.
  5.  Il  trattamento  economico  spettante  e' quello iniziale delle
qualifiche  di  inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento
previdenziale  vigente  presso  l'assicurazione generale obbligatorio
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
  6.  Il  personale  interessato  di  cui  al  comma 1 all'atto della
cessazione   del  rapporto  di  lavoro  e'  iscritto,  a  domanda  da
presentare  entro il 15 maggio 1996 al commissario governativo, in un
ruolo   unico  transitorio  gestito  dallo  stesso  commissario,  con
decorrenza   giuridica   ed  economica  dal  giorno  successivo  alla
cessazione  del  rapporto  di lavoro. Per il periodo di permanenza in
tale  ruolo  al  personale  interessato  si  applica  il  trattamento
giuridico  ed  economico  del  personale del comparto Ministeri. Tale
personale puo' essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su
richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1.
  7.  Ai  lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unita',
individuati  sulla  base  della maggiore anzianita' contributiva o di
eta',  che  non  hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si
applica   quanto  previsto  dall'articolo  4,  commi  26  e  27,  del
decreto-legge   2  aprile  1996,  n.  180,  previa  presentazione  di
un'apposita  domanda  da parte della Federconsorzi entro il 15 maggio
1996.
  8.  Agli  oneri previsti dal comma 4, valutati in lire 6,5 miliardi
per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si
provvede  mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio   triennale  1996-98,  sul  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.