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DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 238

Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-5-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1996)
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Testo in vigore dal:  2-5-1996 al: 1-7-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la riorganizzazione ed il funzionamento del settore della cooperazione allo sviluppo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In attesa della riforma complessiva dell'attività di cooperazione allo sviluppo, che dovrà tener conto anche delle indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita ai sensi della legge 17 gennaio 1994, n. 46, possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione, fatti salvi quelli promossi dalle organizzazioni non governative e gli aiuti di emergenza, solo le popolazioni e i Paesi in via di sviluppo individuati di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri.
2. Gli interventi di cooperazione, ad eccezione dei contributi a organizzazioni non governative, sono attuati su richiesta e previa intesa con i beneficiari. Essi sono realizzati, con esclusione di quelli di emergenza, attraverso un procedimento che disciplina in modo coordinato le fasi della predisposizione, della esecuzione e del controllo, le cui modalità di svolgimento e i cui contenuti tecnici sono stabiliti con provvedimento del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato "direttore generale", previo parere conforme del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, di seguito denominato "Comitato direzionale".
3. Nessun impegno verso le popolazioni e i Paesi interessati può essere assunto senza previa valutazione di natura tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta effettuata a cura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Direzione generale".
4. Il procedimento previsto dal comma 2 si applica anche alle iniziative affidate ad organismi internazionali e finanziate mediante fondi finalizzati o cofinanziamenti. In tale caso le iniziative possono essere finanziate sulla base di valutazioni o di studi di prefattibilità e fattibilità predisposti dai suddetti organismi.