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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1996, n. 210

Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/06/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/1997)
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Testo in vigore dal: 18-7-1996
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                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  67,  comma  1,  del  testo  unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  che  prevede  che le norme
regolamentari  per  l'applicazione  del  testo  unico  medesimo e, in
particolare,  per l'applicazione di quelle relative alla circolazione
dei  prodotti  sottoposti  ad  imposta sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze;
  Visti  gli  articoli  6, comma 3, e 12, comma 1, del suddetto testo
unico,  che  prevedono  che  la circolazione dei prodotti soggetti ad
accisa  avvenga  con  il  documento di accompagnamento previsto dalla
normativa  comunitaria  e  quella dei prodotti assoggettati ad accisa
avvenga con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto
per la circolazione intracomunitaria;
  Visti  gli  articoli  6,  commi 2, 4, 5 e 6; 8, commi 1, 2 e 3; 21,
commi  1, 2, 3 e 5; 24, comma 1; 61, comma 2 e 62, comma 9 del citato
testo unico;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 25 gennaio 1996;
  Considerato  che  l'adeguamento  al  parere  del Consiglio di Stato
nella  parte in cui si chiede un'elencazione esemplificativa dei piu'
ricorrenti  tipi  di  documenti commerciali ammessi in alternativa ai
documenti  amministrativi non appare necessario, in quanto i suddetti
documenti  sono quelli previsti dai regolamenti comunitari richiamati
nel presente regolamento;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a  norma  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-1521 del 12 marzo 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Documento di accompagnamento accise
  1.  La  circolazione  in  regime  sospensivo  degli  oli  minerali,
dell'alcole  e  delle  bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con (( decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,)) d'ora
in avanti denominato 'testo unico', avviene con scorta del "Documento
di  Accompagnamento  Accise",  d'ora  in avanti indicato con la sigla
"DAA",  di  cui  al  regolamento (CEE) n. 2719/92, della Commissione,
dell'11  settembre  1992  e  successive  modificazioni.((  Esso  puo'
consistere:))
    a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia
conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/92;
    b)  ovvero  in un documento commerciale, redatto su un modello di
tipo  diverso  dal  precedente,  a  condizione che contenga le stesse
informazioni,  contraddistinte  dal corrispondente numero di casella,
previste per il documento amministrativo.