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LEGGE 28 febbraio 1996, n. 107

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995.

note: Entrata in vigore della legge: 6/3/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 6-3-1996
al: 5-6-2012
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione  del
fermo  biologico  della pesca nel 1995, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 14 luglio 1995, n. 281, 18 settembre 1995, n.  380,
e 18 novembre 1995, n. 485.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 febbraio 1996
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  LUCHETTI,  Ministro  delle  risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
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