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DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1996, n. 104

Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2004)
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Testo in vigore dal:  17-3-1996 al: 5-10-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1996;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina l'attività in campo immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed altresì di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica.
2. Le norme del presente decreto, relative al trasferimento della proprietà, non trovano applicazione riguardo ai beni di proprietà degli enti che gli stessi utilizzano quali sede di uffici propri o di enti o soggetti con i quali gli enti proprietari sono stabilmente collegati o ai quali partecipano in vista del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Nell'individuazione dei predetti immobili si tiene conto dei piani di riorganizzazione e decentramento degli enti, definiti anche in collaborazione fra gli stessi al fine di una possibile unificazione di sedi e sportelli aperti al pubblico in modo da migliorare il servizio all'utenza.
3. In presenza di disposizioni legislative che vincolano gli enti a costituire riserve a garanzia degli obblighi di prestazione a favore dei beneficiari della tutela previdenziale e ad investire quote delle riserve in immobili, a copertura di tali quote si pongono i beni individuati dagli enti, previo parere dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di cui all'articolo 10, relativi in particolare alle seguenti tipologie:
a) immobili la cui alienazione determinerebbe gravi ripercussioni di carattere sociale in relazione alle specifiche caratteristiche del mercato immobiliare e delle zone di ubicazione degli immobili, anche con riferimento alla tipologia reddituale e alle caratteristiche medie di composizione del nucleo familiare proprie dei relativi conduttori;
b) immobili di particolare pregio storico-monumentale per i quali possono essere previsti specifici programmi di valorizzazione;
c) immobili di cui al comma 2;
d) immobili ad uso non abitativo interessati da specifici progetti che assicurino, nel periodo massimo di tre anni, una redditività in linea con quella di mercato; i progetti sono sottoposti a preventiva verifica dell'Osservatorio di cui all'art. 10 che accerta anche i presupposti della effettiva redditività. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di redditività ipotizzati, gli enti sono tenuti ad inserire gli immobili nei piani di cessione.
4. La copertura delle riserve tecniche può in ogni caso essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di beni immobili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 27 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prevede che:
"All'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: 'sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP' sono sostituite dalle seguenti: 'otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP'.
Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti commissioni parlamentari;
f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti".

Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 27 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) si veda in nota alle premesse.
- Gli enti previdenziali di natura pubblica, elencati al n. 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), come integrata e modificata dal decreto legislativo n. 479/1994, sono i seguenti:
"TABELLA 1. Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Cassa nazionale del notariato.
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.n.a.d.e.l.).
Istituto nazionale della previdenza sociale (I.n.p.s.).
Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (I.n.a.m.).
Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.n.a.i.l.).
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali (E.n.p.a.s.).
Ente nazionale di previdenza dipendenti enti diritto pubblico (E.n.p.d.e.d.p.).
Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio (E.n.a.s.a.r.c.o.).
Servizio per i contributi agricoli unificati (S.c.a.u.).
Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (I.n.p.g.i.).
Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e casse mutue provinciali.
Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli artigiani e casse mutue provinciali.
Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e casse mutue provinciali.
Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali (I.n.p.d.a.i.).
Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (E.n.p.a.f.).
Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.n.p.a.m.).
Ente nazionale previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.n.p.a.l.s.).
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (E.n.p.a.v.).
Ente nazionale previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.n.p.a.i.a.).
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (E.n.p.a.o.).
Cassa marittima adriatica.
Cassa marittima tirrena.
Cassa marittima meridionale.
Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti.
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.
Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato (O.p.a.f.s.).
Istituto postelegrafonici.
Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.n.a.o.l.i.).
Opera nazionale pensionati d'Italia (O.n.p.i.).
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (A.n.m.i.l.).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro".
- Il testo del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1994.