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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1996, n. 38

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonchè delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/2/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal: 3-2-1996
al: 3-4-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare  la
sistemazione  del personale degli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento  della
normativa  in  materia  di  rilevazione  dei  carichi  di lavoro e di
assunzione di personale per  gli  enti  locali  che  non  versino  in
situazioni  strutturalmente deficitarie, nonche' di dettare norme per
il funzionamento delle segreterie  comunali  e  provinciali,  nonche'
delle giunte e dei consigli comunali e provinciali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e dei Ministri per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali e dell'interno;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
  1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31
dicembre  1993  e  che  abbiano  ottenuto  entro  il 31 dicembre 1994
l'approvazione dal Ministro  dell'interno  dell'ipotesi  di  bilancio
riequilibrato,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni previste
dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge   24  aprile  1989,  n.  144,  e
dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19  marzo  1993,  n.  68,  per  quanto
riguarda  il  personale  eccedente  rispetto  ai  parametri fissati e
compreso nelle  graduatorie  di  cui  allo  stesso  articolo  21  del
decreto-legge n. 8 del 1993.
  2.  Per  gli  enti  locali  che hanno deliberato o delibereranno lo
stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si
applica  la  disposizione  prevista  dall'articolo  16  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
 3.  Il  contributo  una  tantum  per  il  rimborso  del  trattamento
economico del personale posto in mobilita', a carico della  quota  di
fondo  perequativo  appositamente accantonato, previsto dall'articolo
15, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  agosto
1993,  n.  378,  compete  all'ente  locale  dissestato  anche  per il
personale  che  l'ente  stesso  intende   riammettere   in   organico
avvalendosi  della  facolta'  di  cui  all'articolo  25, comma 5, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  1989,  n.  144,  e  fino  alla  data  della
riammissione stessa.
  4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi  occorrenti  per  la
corresponsione   del   trattamento  economico  di  base  annuo  lordo
spettante al  personale  degli  enti  locali  in  stato  di  dissesto
finanziario, posto in mobilita', sono anticipati alla fine di ciascun
anno  e  nella  misura  del  90 per cento dal Ministero dell'interno,
prima dell'emanazione del provvedimento di mobilita' da  parte  della
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione
e' effettuata sulla  base  di  apposita  certificazione  firmata  dal
legale  rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e,
ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa e' posta a carico della
quota accantonata del fondo  ordinario  ai  sensi  dell'articolo  35,
comma  6,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504. Il
Ministero  dell'interno  approva  con   decreto   lo   schema   della
certificazione.
  5.  Le  disposizioni  del comma 4 si applicano agli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto entro  il  31  dicembre  1993  ed  hanno
ottenuto,  entro  il  31  dicembre  1994, l'approvazione da parte del
Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.