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DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1996, n. 15

Disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/1/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.6 marzo 1996, n. 120 (in G.U. 13/03/1996, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1996)
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Testo in vigore dal: 18-1-1996
al: 13-3-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  accelerare  il  restauro,  la  conservazione  e la
valorizzazione di beni culturali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  per  i beni culturali e ambientali, di
concerto con il Ministro delle finanze e, ad interim, del bilancio  e
della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini della realizzazione di urgenti interventi di restauro,
conservazione e valorizzazione  concernenti  i  beni  culturali,  ivi
compresi  l'acquisto  di beni connessi all'accettazione dell'eredita'
Bardini di Firenze, l'adeguamento funzionale  della  sede  del  museo
dell'Accademia  di  Venezia,  del museo degli Argenti di Firenze, del
palazzo Barberini di Roma e degli altri musei  statali,  nonche'  per
completare  l'impresa del Vocabolario storico della lingua italiana e
per  interventi  di  sistemazione  della  biblioteca  e  della  villa
Farnesina  dell'Accademia  nazionale  dei  Lincei,  e' autorizzata la
spesa di lire 94,8 miliardi, da iscrivere nello stato  di  previsione
del  Ministero per i beni culturali e ambientali. All'onere derivante
si provvede a carico dello stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero  per  i beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  2.  Il  Ministero per i beni culturali e ambientali puo' stipulare,
per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  apposite  convenzioni  con
universita' ed enti di ricerca.