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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 maggio 1995, n. 431

Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-11-1995
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vigente al 18/05/2024
Testo in vigore dal: 4-11-1995
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
  Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
  Visto l'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
gennaio 1994, n. 130; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  dall'adunanza
generale del 23 febbraio 1995; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del  Consiglio  in  data  29
maggio 1995; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Casi  nei  quali  e'   ammessa   la   dichiarazione   temporaneamente
                             sostitutiva 
  1. Fatto salvo quanto disposto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, la dichiarazione  temporaneamente
sostitutiva di cui all'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, puo'
riguardare per i procedimenti annotativi di competenza del  Ministero
di grazia e giustizia i seguenti stati, fatti o qualita' personali: 
    a)  cariche  sociali  ricoperte;  inesistenza  delle   cause   di
ineleggibilita'   e   di   decadenza    relative    all'ufficio    di
amministrazione di  societa',  indicate  nell'art.  2382  del  codice
civile o in altre  leggi  speciali;  iscrizione  nel  registro  degli
esercenti il commercio tenuto dalle camere di  commercio;  iscrizione
nel registro delle ditte tenuto presso la camera di commercio; 
    b) assenza a carico  di  procedure  esecutive  concorsuali  e  di
procedure  dirette  ad   irrogare   misure   di   prevenzione   della
criminalita'; 
    c) posizione militare nei confronti di  altro  Stato  di  cui  si
possiede anche la cittadinanza; assolvimento degli obblighi di leva; 
    d) condizione di parente di  disperso  o  irreperibile;  avvenuto
decesso di parenti diversi da quelli indicati nell'art. 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15; stato di infermita'; situazione di degenza  in
ospedale o in casa di cura  o  di  riposo  per  anziani  di  parenti,
coniuge o suocero; parenti a carico; orfano; portatore di handicap; 
    e) adozione, affiliazione, affidamento, riconoscimento  di  figli
naturali,   affinita',   divorzio,   annullamento   del   matrimonio,
separazione personale; 
    f) elezione a carica pubblica; 
    g) condizione di sacerdote, diacono, religioso, con o senza voto,
o ministro di culto ammesso dallo Stato; 
    h) mancata esclusione  dalla  consultazione  presso  gli  archivi
notarili e di Stato. 
  2. La disciplina dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  si
applica integralmente e senza eccezioni ai seguenti albi  ed  elenchi
tenuti dalla Amministrazione della giustizia: 
   albi dei periti e consulenti tecnici presso gli uffici giudiziari;
   albi degli ordini professionali. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo:
             - La legge n. 15/1968 reca  norme  sulla  documentazione
          amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione di
          firme. Si trascrive il testo degli articoli 2,  3  e  4  di
          detta legge, riguardanti le dichiarazioni sostitutive:
             "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). -
          La   data   ed  il  luogo  di  nascita,  la  residenza,  la
          cittadinanza, il godimento dei diritti politici,  lo  stato
          di  celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di famiglia,
          l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso  del
          coniuge,  dell'ascendente  o discendente, la posizione agli
          effetti degli obblighi militari e l'iscrizione  in  albi  o
          elenchi   tenuti   dalla   pubblica   amministrazione  sono
          comprovati  con  dichiarazioni,  anche   contestuali   alla
          istanza,   sottoscritte   dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni.
             La  sottoscrizione  delle  dichiarazioni   deve   essere
          autenticata con le modalita' di cui all'art. 20.".
             "Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). - I
          regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono
          per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre a quelli
          indicati   nell'art.     2,  e'  ammessa,  in  luogo  della
          prescritta documentazione,  una  dichiarazione  sostitutiva
          sottoscritta   dall'interessato   e   autenticata   con  le
          modalita' di cui all'art. 20.
             In   tali   casi   la   normale   documentazione   sara'
          successivamente   esibita   dall'interessato   a  richiesta
          dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento
          a lui favorevole.
             I  regolamenti  di  cui  al  primo  comma   stabiliscono
          altresi'  i  casi, le modalita' ed eventualmente il termine
          per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione
          irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche',  ove
          occorre,  per  la  rettifica  della  dichiarazione  la  cui
          irregolarita' attenga ad elementi non essenziali.".
             "Art.  4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta').  -  L'atto  di  notorieta'  concernente fatti,
          stati o qualita' personali che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20.".
          Note alle premesse:
             - Per la legge n. 15/1968 si veda in nota al titolo.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  della legge n.
          241/1990, recante nuove norme in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi:
             "Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore  della presente legge le amministrazioni interessate
          adottano  le  misure  organizzative  idonee   a   garantire
          l'applicazione    delle    disposizioni   in   materia   di
          autocertificazione e di presentazione di atti  e  documenti
          da  parte  di  cittadini a pubbliche amministrazioni di cui
          alla  legge  4  gennaio   1968,   n.   15,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni.  Delle  misure  adottate le
          amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui
          all'art. 27.
             2. Qualora l'interessato dichiari  che  fatti,  stati  e
          qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
          stessa  amministrazione  procedente  o  di  altra  pubblica
          amministrazione, il responsabile del procedimento  provvede
          d'ufficio  all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
          di essi.
             3. Parimenti sono accertati d'ufficio  dal  responsabile
          del  procedimento  i  fatti, gli stati e le qualita' che la
          stessa  amministrazione   procedente   o   altra   pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -   Il   testo   dell'art.  8  del  D.P.R.  n.  130/1994
          (Regolamento recante norme attuative della legge 4  gennaio
          1968,  n.  15,  con particolare riferimento all'art. 3 e ad
          altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)
          e' il seguente:
             "Art. 8 (Coordinamento con la normativa  secondaria  dei
          singoli  Ministeri).  -  1.  Resta  salva  la  facolta' dei
          singoli Ministri, ai  sensi  dell'art.  3,  della  legge  4
          gennaio  1968,  n.  15,  di  adottare  ulteriori  norme  di
          attuazione compatibili con quelle del presente regolamento,
          in relazione ad esigenze peculiari di ogni amministrazione,
          anche  al  fine  di  introdurre  nuove  ipotesi  di ricorso
          all'autocertificazione".
          Note all'art. 1:
             - Per il D.P.R.  n.  130/1994,  si  veda  in  nota  alle
          premesse.
             -  Per  il  testo  degli  articoli  2 e 3 della legge n.
          15/1968, si veda in nota al titolo.
             - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2382  del  codice
          civile:
             "Art.  2382  (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non puo' essere  nominato  amministratore,  e  se  nominato
          decade  dal  suo  ufficio,  l'interdetto, l'inabilitato, il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici uffici o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi".
             - Il secondo comma dell'art. 4 del  D.P.R.  n.  130/1994
          (Regolamento  recante  norme  di  attuazione  della legge 4
          gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3
          e  ad  altre  disposizioni  in  materia  di   dichiarazioni
          sostitutive) e' il seguente:
             "2.  L'invito  a  produrre  la  documentazione di cui al
          comma 1 viene effettuato per  iscritto,  individualmente  e
          personalmente,  e  contiene  l'indicazione  di  un  termine
          congruo  per   la   presentazione   della   documentazione,
          commisurato  al  termine complessivo del procedimento.  Nel
          caso  dell'emissione  contestuale  di  piu'   provvedimenti
          analoghi,  relativi all'esito dello stesso procedimento, il
          termine fissato e' lo stesso per tutti gli interessati".
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.
          241/1990,  recante  nuove  norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi:
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per  legge o per regolamento il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".