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DECRETO-LEGGE 26 settembre 1995, n. 403

Disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/9/1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 20 novembre 1995, n. 495 (in G.U. 23/11/1995, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1998)
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Testo in vigore dal: 26-10-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  concernenti  l'avvio  del nuovo sistema del contenzioso
tributario,    modificandone    altresi'   la   disciplina,   nonche'
l'attivazione degli uffici periferici del Ministero delle finanze;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 settembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
        Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario

  1.  Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 1 dell'articolo 42 le parole: "1 ottobre 1993" sono
sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1996";
    b)  il  comma 6 dell'articolo 43 e' sostituito dal seguente: " 6.
Gli  elenchi  di  cui  ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione
nominata  dal  Ministro delle finanze, costituita da un presidente di
sezione  del  Consiglio  di Stato, che la presiede, da due magistrati
ordinari  con  qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da
due  magistrati  amministrativi  e  da due magistrati della Corte dei
conti,  con  qualifica  equiparata,  e  da due dirigenti generali del
Ministero  delle  finanze.  La  commissione si avvale della Direzione
centrale  degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli
elenchi  predetti  sono  approvati  con  decreto  del  Ministro delle
finanze.".
    c) il comma 9 dell'articolo 43 e' abrogato.
  2.  Ai componenti delle commissioni tributarie centrale, di primo e
secondo  grado,  nominati  successivamente  alla  data  di entrata in
vigore  del presento decreto, non si applicano le disposizioni di cui
ai  commi  1  e  4,  primo  periodo,  dell'articolo  43  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
 3.  All'articolo  20-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 2-sexies, comma 1,
del   decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, il primo periodo
del  comma  1  e' sostituito dal seguente: "Ciascuna delle parti puo'
proporre  in  udienza  all'altra  parte  la  conciliazione  totale  o
parziale della controversia nei casi in cui e' ammessa la definizione
dell'accertamento con adesione del contribuente.".
  4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 1996, N. 437 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556)).