stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 agosto 1995, n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

note: Entrata in vigore della legge: 17-8-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2024)
nascondi
Testo in vigore dal: 17-8-1995
al: 14-6-1996
aggiornamenti all'articolo
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti  pensionistici
       obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli) 
 
   1. La presente legge ridefinisce  il  sistema  previdenziale  allo
scopo  di  garantire  la  tutela  prevista  dall'articolo  38   della
Costituzione,  definendo  i  criteri  di  calcolo   dei   trattamenti
pensionistici  attraverso  la  commisurazione  dei  trattamenti  alla
contribuzione,  le  condizioni  di  accesso  alle   prestazioni   con
affermazione del principio di flessibilita',  l'armonizzazione  degli
ordinamenti  pensionistici  nel  rispetto  della   pluralita'   degli
organismi assicurativi,  l'agevolazione  delle  forme  pensionistiche
complementari  allo  scopo  di  consentire  livelli   aggiuntivi   di
copertura prevenzione, la stabilizzazione della  spesa  pensionistica
nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del  sistema
previdenziale medesimo. 
   2. Le disposizioni della  presente  legge  costituiscono  principi
fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della  Repubblica.   Le
successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni  o
deroghe alla presente legge se non  mediante  espresse  modificazioni
delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle  d'Aosta,  adottato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4,  e  dalle  relative
norme di attuazione; la  cui  armonizzazione  con  i  principi  della
presente legge segue le procedure di cui  all'articolo  48-bis  dello
Statuto stesso. 
   3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di
finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e  di  quella  per  gli  anni
1996-1998 e concorre al mantenimento dei  limiti  massimi  del  saldo
netto da finanziarie e del ricorso al mercato  finanziario  stabiliti
dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre  1994,  n.  725
(legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano  gli
effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13,  comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano  gli  obiettivi
quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai  sensi  dell'articolo
11-ter, comma 5, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. 
   4. Per gli anni  1996-1997,  al  fine  di  integrare  gli  effetti
finanziari  in  termini  di  competenza  di  cui  al  comma  3,  sono
considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge  23  febbraio
1995, n. 41, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  marzo
1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per  lire  1.880
miliardi. 
   5. Nel  triennio  1996-1998,  qualora  non  siano  realizzati  gli
obiettivi quantitativi di contenimento della spesa  previdenziale  di
cui alla allegata tabella  1,  il  Governo  della  Repubblica  adotta
misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento  previdenziale
necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della
medesima manovra  finanziaria,  il  pieno  rispetto  degli  obiettivi
finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche  dei  parametri
devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli
scostamenti.  Ai  fini  del  riequilibrio  finanziario  del   sistema
previdenziale non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non  per
il  limitato  periodo  necessario  alla  produzione   degli   effetti
derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui
si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998,  nel  documento  di
programmazione economico-finanziaria  di  cui  all'articolo  3  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata
agli andamenti tendenziali, sono  analizzate  le  proiezioni  per  il
successivo decennio della spesa  previdenziale.  Ove  si  riscontrino
scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma  3,  nella
parte dedicata alla  definizione  degli  obiettivi,  ovvero,  risulti
tendenzialmente  in   peggioramento   l'equilibrio   patrimoniale   e
finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio,
sono indicate le correzioni da  apportare  alla  presente  legge  con
apposito provvedimento. Per quanto previsto  dal  presente  comma  il
Governo  si  avvale  del  Nucleo  di   valutazione   per   la   spesa
previdenziale di cui al comma  44  che,  a  tal  fine,  e'  tenuto  a
predisporre una serie di indicatori idonei  a  valutare  la  dinamica
dell'equilibrio  finanziario  relativo  ai  flussi  previdenziali  di
ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio. 
   6. L'importo  della  pensione  annua  nell'assicurazione  generale
obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa,  e'
determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di  trasformazione  di
cui all'allegata  tabella  A  relativo  all'eta'  dell'assicurato  al
momento del pensionamento. Per tener conto  delle  frazioni  di  anno
rispetto all'eta' dell'assicurato al momento  del  pensionamento,  il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento  pari
al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e  il  coefficiente
dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero  dei  mesi.
Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto
che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa. 
   7.  Per  le  pensioni  liquidate  esclusivamente  con  il  sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari
o superiori a 40 anni si applica il  coefficiente  di  trasformazione
relativo  all'eta'  di  57  anni,  in  presenza  di  eta'  anagrafica
inferiore.  Ai  fini  del  computo  delle  predette  anzianita'   non
concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto  di  studio  e  dalla
prosecuzione   volontaria   dei   versamenti   contributivi   e    la
contribuzione accreditata per  i  periodi  di  lavoro  precedenti  il
raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5. 
   8.  Ai  fini  della  determinazione  del   montante   contributivo
individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei
casi che danno  luogo  a  versamenti,  ad  accrediti  o  ad  obblighi
contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si  rivaluta  su  base
composta al  31  dicembre  di  ciascun  anno,  con  esclusione  della
contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione. 
   9. Il tasso annuo di capitalizzazione  e'  dato  dalla  variazione
media  quinquennale  del  prodotto  interno  lordo,  (PIL)  nominale,
appositamente  calcolata  dall'Istituto   nazionale   di   statistica
(ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente   l'anno   da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della  serie  storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione  da  considerare  ai
soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli  relativi
alla serie preesistente anche  per  l'anno  in  cui  si  verifica  la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. 
   10. Per gli iscritti all'assicurazione  generale  obbligatoria  ed
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per  il
computo della pensione e' fissata al 33 per cento. Per  i  lavoratori
autonomi iscritti all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento. 
   11. Sulla base delle  rilevazioni  demografiche  e  dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo  periodo  rispetto
alle dinamiche dei redditi soggetti  a  contribuzione  previdenziale,
rilevati dall'ISTAT,  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, sentito il Nucleo di valutazione di  cui  al  comma  44,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,   sentite   le   competenti
Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori  di
lavoro  e  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale,  ridetermina,  ogni  dieci  anni,   il   coefficiente   di
trasformazione previsto al comma 6. 
   12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di  cui  al
comma 6 che alla  data  del  31  dicembre  1995  possono  far  valere
un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione  e'
determinata dalla somma: 
     a)  della  quota  di  pensione  corrispondente  alle  anzianita'
acquisite  anteriormente  al  31   dicembre   1995   calcolata,   con
riferimento alla  data  di  decorrenza  della  pensione,  secondo  il
sistema retributivo previsto dalla normativa vigente  precedentemente
alla predetta data; 
     b)  della  quota  di  pensione  corrispondente  al   trattamento
pensionistico  relativo  alle   ulteriori   anzianita'   contributive
calcolato secondo il sistema contributivo. 
   13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui
al comma 6 che alla data del 31  dicembre  1995  possono  far  valere
un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni,  la  pensione  e'
interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema
retributivo. 
   14. L'importo dell'assegno di invalidita' di  cui  alla  legge  12
giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la
quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono
determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso  in  cui  l'eta'
dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia  ad  essa
inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione  e'  utilizzato
per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel  caso
di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni. 
   15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i  sistemi
di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di  cui  all'articolo  2,
comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il
sistema   contributivo,   per   l'attribuzione    di    un'anzianita'
contributiva complessiva non superiore  a  40  anni,  aggiungendo  al
montante   individuale,   posseduto   all'atto   dell'ammissione   al
trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al  periodo
mancante  al   raggiungimento   del   sessantesimo   anno   di   eta'
dell'interessato computata in relazione alla media delle  basi  annue
pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente
di trasformazione di cui al comma 14. 
   16.  Alle  pensioni  liquidate  esclusivamente  con   il   sistema
contributivo non si applicano le  disposizioni  sull'integrazione  al
minimo. 
   17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi  regolati  dagli
articoli 3, comma 3,  e  7,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle  settimane  di  riferimento
delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella  misura  del  50
per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento  del  numero
delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio  1996  e  la  data  di
decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto. 
   18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre
1992 abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai  15
anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della  determinazione
della base pensionabile trovano applicazione nella  stessa  misura  e
con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro
il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti  la
decorrenza della pensione. 
   19.  Per  i  lavoratori  i  cui  trattamenti  pensionistici   sono
liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni
di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono  sostituite
da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". 
   20.  Il  diritto  alla  pensione  di  cui  al  comma  19,   previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si  consegue  al  compimento  del
cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e
accreditati  in  favore  dell'assicurato  almeno   cinque   anni   di
contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere
non inferiore a 1,2  volte  l'importo  dell'assegno  sociale  di  cui
all'articolo 3, commi 6 e 7.  Si  prescinde  dal  predetto  requisito
anagrafico  al  raggiungimento  della  anzianita'  contributiva   non
inferiore a 40 anni,  determinata  ai  sensi  del  comma  7,  secondo
periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno  di
eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e  contributivi
per la pensione ai superstiti in caso di  morte  dell'assicurato,  ai
medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio
sul lavoro o  malattia  professionale  in  conseguenza  del  predetto
evento  e  che  si  trovino  nelle  condizioni  reddituali   di   cui
all'articolo 3, comma 6, compete  una  indennita'  una  tantum,  pari
all'ammontare dell'assegno di cui al  citato  articolo  3,  comma  6,
moltiplicato  per  il  numero  delle  annualita'   di   contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi  in
base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti.  Per  periodi
inferiori  all'anno,  la  predetta   indennita'   e'   calcolata   in
proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, determina, con decreto, le  modalita'  e  i  termini  per  il
conseguimento dell'indennita'. 
   21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la  pensione  di
vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da  lavoro
dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella
misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento  minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza  con  i
redditi stessi. 
   22. Per i pensionati di eta'  pari  o  superiore  ai  63  anni  la
pensione di vecchiaia di cui  al  comma  19  non  e'  cumulabile  con
redditi da lavoro dipendente ed autonomo  nella  misura  del  50  per
cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione
generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi. 
   23. Per i lavoratori di cui ai  commi  12  e  13  la  pensione  e'
conseguibile  a  condizione  della  sussistenza  dei   requisiti   di
anzianita'  contributiva  e  anagrafica  previsti   dalla   normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via  transitoria  come
integrata dalla  presente  legge.  Ai  medesimi  lavoratori  e'  data
facolta' di optare per la liquidazione del trattamento  pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo,  ivi  comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione  di  cui  al
comma  19,  a   condizione   che   abbiano   maturato   un'anzianita'
contributiva pari o superiore a quindici anni di  cui  almeno  cinque
nel sistema medesimo. 
   24. Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
disposizioni in materia di criteri di  calcolo,  di  retribuzioni  di
riferimento,  di  coefficienti  di  rivalutazione  e  di  ogni  altro
elemento  utile  alla  ricostruzione  delle  posizioni   assicurative
individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al  comma  23,
avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per  i
periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento  delle
aliquote vigente  nei  diversi  periodi,  nel  limite  massimo  della
contemporanea aliquota in atto presso il  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti. 
   25.  Il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  dei   lavoratori
dipendenti a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e  delle  forme  di  essa
sostitutive ed esclusive si consegue: 
     a)  al  raggiungimento  di  un'anzianita'  contributiva  pari  o
superiore a 35 anni, in  concorrenza  con  almeno  57  anni  di  eta'
anagrafica; 
     b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a 40 anni; 
     c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a  37  anni,  o  comunque  a  quella  riportata   nella   colonna   2
dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in  cui  rapporto  di
lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo  parziale,
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
e successive modificazioni. La pensione maturata e' cumulabile con la
retribuzione ed e' ridotta in ragione inversamente proporzionale alla
riduzione, non superiore al 50  per  cento,  dell'orario  normale  di
lavoro; la  somma  della  pensione  e  della  retribuzione  non  puo'
comunque  superare  l'ammontare  della  retribuzione   spettante   al
lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presti la sua opera  a
tempo pieno. 
   26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme  previdenziali
di cui al comma  25,  fermo  restando  il  requisito  dell'anzianita'
contributiva pari o superiore a  trentacinque  anni,  nella  fase  di
prima  applicazione,  il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  si
consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata  tabella  B,
con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella  B,  colonna
1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della
maggiore anzianita' contributiva di  cui  alla  medesima  tabella  B,
colonna 2. 
   27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria,
oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche: 
     a)  ferma  restando  l'eta'  anagrafica  prevista  dalla  citata
tabella B, in  base  alla  previgente  disciplina  degli  ordinamenti
previdenziali  di  appartenenza  ivi  compresa  l'applicazione  delle
riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma
16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
     b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in
presenza  dei   requisiti   di   anzianita'   contributiva   indicati
nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali
sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano  altresi'
per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni
alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica  la
predetta tabella D, possono accedere al pensionamento  al  1  gennaio
dell'anno  successivo  a  quello   di   maturazione   del   requisito
contributivo prescritto. 
   28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione  generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera  b),
il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al  raggiungimento
di  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a  35  anni  ed   al
compimento del  cinquantasettesimo  anno  di  eta'.  Per  il  biennio
1996-1997 il predetto requisito di  eta'  anagrafica  e'  fissato  al
compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'. 
   29. I lavoratori, che risultano essere in possesso  dei  requisiti
di cui ai commi 25,  26,  27,  lettera  a),  e  28:  entro  il  primo
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di  anzianita'
al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; 
entro il secondo trimestre, possono accedere al  pensionamento  al  1
ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o  superiore  a  57  anni;
entro il terzo trimestre, possono  accedere  al  pensionamento  al  1
gennaio dell'anno successivo;  entro  il  quarto  trimestre,  possono
accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo.  In  fase
di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni  e'  fissata  con
riferimento ai requisiti  di  cui  alla  allegata  tabella  E  per  i
lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. 
Per i lavoratori  iscritti  ai  regimi  esclusivi  dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento  secondo  quanto
previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza  della  pensione  e'
fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianita' contributiva. 
   30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23  dicembre
1994, n. 724, le parole: "fino  a  30  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti  privati
e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993  del  requisito
dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non
gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo
comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti
all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui  al  predetto
articolo 13, alla data del 31 dicembre  1993  ivi  indicata,  possono
accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996. 
   31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso  al
trattamento di pensione, la cessazione del servizio ha effetto  dalla
data  di  inizio  dell'anno  scolastico  e  il  relativo  trattamento
economico decorre dalla stessa data, fermo restando  quando  disposto
dall'articolo 13, comma 5, della legge  23  dicembre  1994,  n.  724.
Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato  in
data successiva al 28 settembre  1994  possono  revocare  la  domanda
stessa entro 20 giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  presente  legge.  Non  sono  disponibili,  per   le
operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno  scolastico
1995 - 1996, i  posti  del  personale  del  comparto  scuola  che  ha
presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva  al
28 settembre 1994.  Al  personale  del  comparto  scuola  si  applica
l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
   32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di  accesso
e  di  decorrenza  dei  trattamenti   pensionistici   di   anzianita'
continuano  a  trovare  applicazione:  nei  casi  di  cessazione  dal
servizio per invalidita' derivanti o meno da cause di  servizio;  nei
casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'articolo 7, commi 6  e
7, della legge 23 luglio 1991, n.  223;  nei  casi  di  pensionamenti
anticipati, previsti da norme specifiche  alla  data  del  30  aprile
1995, in connessione ad esuberi  strutturali  di  manodopera;  per  i
lavoratori privi di vista.  Le  predette  disposizioni  si  applicano
altresi': 
     a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e),
della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  ove  conseguano  il  requisito
contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante  il  periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita'; 
     b) per i lavoratori  che  raggiungano  nel  corso  del  1995  il
requisito previsto dall'articolo 18 della legge 30  aprile  1969,  n.
153, in base ai benefici di cui all'articolo 13,  commi  6,  7  e  8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e  nel
medesimo anno presentino domanda di pensionamento. 
   33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 503, e' aggiunto il seguente periodo:  "Con  effetto  dal  1
gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel  limite  di  un
punto percentuale della base  imponibile  a  valere  sulle  fasce  di
pensione fino a lire dieci milioni annui". 
   34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993,  n.  374,
e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 3.  -  1.  Ai  fini  dell'ammissione  al  beneficio  di  cui
all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri: 
     a) per  i  lavoratori  del  settore  privato,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del  tesoro,  su  proposta  congiunta  delle  organizzazioni
sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono  individuate  per  ciascuna
categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate  le
modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una  aliquota
contributiva   definita   secondo   criteri    attuariali    riferiti
all'anticipo dell'eta' pensionabile; 
     b) per i  lavoratori  autonomi  assicurati  presso  l'INPS,  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  sono
definite  le  mansioni  ritenute  particolarmente  usuranti  e   sono
determinate  le  modalita'  di  copertura   dei   conseguenti   oneri
attraverso  una  aliquota  contributiva  definita   secondo   criteri
attuariali  riferiti  all'anticipo  dell'eta'  pensionabile.  Con  il
medesimo decreto sono stabiliti i  termini  e  le  modalita'  per  la
verifica e di controllo in  ordine  all'espletamento,  da  parte  dei
lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti; 
     c) per i  lavoratori  del  settore  pubblico,  con  decreto  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro e del lavoro e della previdenza  sociale,  su  proposta  delle
organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  del  settore,
sono individuate le mansioni  particolarmente  usuranti  nei  singoli
comparti e sono definite le modalita' di  copertura  dei  conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile,  nell'ambito
delle risorse  finanziarie  preordinate  ai  rinnovi  dei  rispettivi
contratti di lavoro. 
   2. Sulle aliquote contributive di  cui  al  comma  1  non  operano
misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate. 
   3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino  le  proposte  di
cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita  una
commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della  sanita',
stabilisce le modalita'  di  copertura  degli  oneri,  determinandone
l'entita' ed i criteri di ripartizione tra le parti  nell'ambito  del
settore, consideratene le caratteristiche. 
   4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita  la  commissione
istituita ai sensi del comma 3 sara' riconosciuto  un  concorso  alla
copertura degli oneri di  cui  al  comma  1  relativi  a  determinate
mansioni  in  ragione  delle  caratteristiche  di  maggiore  gravita'
dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo  dell'incidenza
della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione  al  rischio
professionale   di   particolare    intensita',    delle    peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di  attivita'  con  riferimento
particolare alle componenti socio-economiche  che  le  connotano.  Il
concorso non puo' superare il 20 per cento del  corrispondente  onere
ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale  scopo,
determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi  di  lire
annui a decorrere  dal  1996.  Le  predette  risorse  possono  essere
adeguate  in  relazione  ai  dati  biostatistici  e   di   esperienza
registrati. Il predetto decreto  e'  emanato  entro  sei  mesi  dalla
richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi  del
comma 1. 
   5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di  un  Osservatorio
istituito presso il Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
per analisi e indagini sulle attivita' usuranti,  su  quelle  nocive,
sull'aspettative di vita, sull'esposizione al rischio  professionale.
Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero  del
lavoro e della  previdenza  sociale,  dal  Ministero  della  sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro
(ISPESL), dall'ISTAT,  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  dall'INPS,   dall'Ente
nazionale   di   previdenza   e   assistenza   per   gli    impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza  per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti 
universitari competenti" 
   35. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  11  agosto
1993, n. 374, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per  i
lavoratori impegnati  in  lavori  particolarmente  usuranti,  per  le
caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano,
anche sotto il profilo delle aspettative di vita  e  dell'esposizione
al rischio professionale di particolare  intensita',  viene,  inoltre
ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione nelle attivita' di cui  sopra,  fino  ad  un  massimo  di
ventiquattro mesi complessivamente considerati". 
   36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e  28,
sono ridotti fino ad un anno  per  i  lavoratori  nei  cui  confronti
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35. 
   37. Per  le  pensioni  liquidate  esclusivamente  con  il  sistema
contributivo, il lavoratore, nei cui confronti  trovano  applicazione
le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come modificato  ai  sensi  dei  commi  34  e  35,  puo'  optare  per
l'applicazione del coefficiente di trasformazione  relativo  all'eta'
anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per  ogni
sei  anni  di  occupazione  nelle  attivita'  usuranti   ovvero   per
l'utilizzazione   del   predetto   periodo   di   aumento   ai   fini
dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al
requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19. 
   38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la  spesa
di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere  per  gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle
proiezioni   per   i   medesimi   anni:   per   lire   100   miliardi
dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro   e   della
previdenza  sociale  e  per  lire  150  miliardi  dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione,  iscritti,  ai  fini
del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. 
   39. Con uno o piu' decreti, da emanare  entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  il  Governo  della
Repubblica  e'  delegato  ad  emanare  norme  intese  a   riordinare,
armonizzare  e  razionalizzare,  nell'ambito  delle  vigenti  risorse
finanziarie,  le  discipline  dei  diversi  regimi  previdenziali  in
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e
di  prosecuzione  volontaria  nonche'  a   conformarle   al   sistema
contributivo di  calcolo,  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
     a) armonizzazione, con  riferimento  anche  ai  periodi  massimi
riconoscibili,  con  particolare   riferimento   alle   contribuzioni
figurative per i periodi di malattia, per i periodi di  maternita'  e
per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma  32,  e
11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi  di
maternita',  revisione  dei  criteri  di  accredito  figurativo,   in
costanza  di  rapporto  lavorativo,   escludendo   che   l'anzianita'
contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale; 
     b)  conferma  della  copertura   assicurativa   prevista   dalla
previgente disciplina per casi di disoccupazione; 
     c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico
dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione
del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni  per  la
durata massima di tre anni; nei  casi  di  formazione  professionale,
studio e ricerca e per le tipologie di inserimento  nel  mercato  del
lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti  da  obblighi
assicurativi, nei casi di lavori  discontinui,  saltuari,  precari  e
stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da  tali  obblighi
assicurativi. 
   40. Per i  trattamenti  pensionistici  determinati  esclusivamente
secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi
di accredito figurativo: 
     a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza
dei figli fino al sesto anno di  eta'  in  ragione  di  centosettanta
giorni per ciascun figlio; 
     b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto  anno
di eta', al coniuge  e  al  genitore  purche'  conviventi,  nel  caso
ricorrano le  condizioni  previste  dall'articolo  3  della  legge  5
febbraio  1992,  n.  104,  per  la  durata  di   venticinque   giorni
complessivi l'anno, nel limite massimo  complessivo  di  ventiquattro
mesi; 
     c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al  momento  del
verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla  lavoratrice
un anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per  ogni  figlio  e
nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al  detto  anticipo
la lavoratrice puo' optare  per  la  determinazione  del  trattamento
pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata
tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento pensionistico,
maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due
anni in caso di tre o piu' figli. 
   41. La disciplina  del  trattamento  pensionistico  a  favore  dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del  regime
dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte  le  forme
esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di  soli
figli  di  minori  eta',   studenti,   ovvero   inabili,   l'aliquota
percentuale della pensione e' elevata al 70 per  cento  limitatamente
alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge.  Gli  importi   dei   trattamenti
pensionistici  ai  superstiti  sono  cumulabili  con  i  redditi  del
beneficiario,  nei  limiti  di  cui  all'allegata   tabella   F.   Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma
con la pensione  ai  superstiti  ridotta  non  puo'  essere  comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso  soggetto  qualora  il
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce  immediatamente
precedenti quella nella quale il  reddito  posseduto  si  colloca.  I
limiti di cumulabilita' non  si  applicano  qualora  il  beneficiario
faccia parte di  un  nucleo  familiare  con  figli  di  minore  eta',
studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui  al
primo periodo del presente comma.  Sono  fatti  salvi  i  trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data  di  entrata  in
vigore  della  presente   legge   con   riassorbimento   sui   futuri
miglioramenti. 
   42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con  redditi  da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di
cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal  cumulo  dei
redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso  soggetto  qualora  il
reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente
precedente quella nella quale il reddito  posseduto  si  colloca.  Le
misure piu' favorevoli per i  trattamenti  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge  sono  conservate  fino  al
riassorbimento con i futuri miglioramenti. 
   43. Le pensioni  di  inabilita',  di  reversibilita'  o  l'assegno
ordinario  di  invalidita'  a  carico   dell'assicurazione   generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i   superstiti,
liquidati  in  conseguenza  di  infortunio  sul  lavoro  o   malattia
professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata
per lo stesso evento invalidante,  a  norma  del  testo  unico  delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della  rendita
stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu'  favorevoli
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge  con
riassorbimento sui futuri miglioramenti. 
   44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del  lavoro
e della previdenza sociale, un  Nucleo  di  valutazione  della  spesa
previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei  singoli
regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema
previdenziale  obbligatorio,  delle  dinamiche  di  correlazione  tra
attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa,  anche
con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione
e  verifica   in   funzione   della   stabilizzazione   della   spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede: 
     a) ad informare  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale sulle vicende gestionali che possono interessare  l'esercizio
di poteri di intervento e vigilanza; 
     b)  a  riferire  periodicamente  al  predetto   Ministro   sugli
andamenti  gestionali  formulando,   se   del   caso,   proposte   di
modificazioni normative; 
     c) a programmare ed organizzare  ricerche  e  rilevazioni  anche
mediante acquisizione di dati e informazioni  presso  ciascuna  delle
gestioni; 
     d) a  predisporre  per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  46
relazioni in ordine agli aspetti  economico-finanziari  e  gestionali
inerenti al sistema pensionistico pubblico; 
     e) a collaborare con il Ministro del tesoro per  la  definizione
del conto della previdenza di  cui  all'articolo  65,  comma  1,  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
     f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11. 
   45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non
piu'  di  quindici  membri  che  abbiano  particolare  competenza   e
specifica esperienza in materia  previdenziale  nei  diversi  profili
giuridico  ed  economico-statistico-attuariale,  nominati,   per   un
periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro.  IL   Nucleo   e'   composto   da   magistrati
amministrativi e contabili di cui uno in veste  di  coordinatore,  da
personale appartenente  ai  ruoli  dei  professori  universitari,  da
personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici,  nonche'
da esperti, in numero non superiore a cinque, non  appartenenti  alle
categorie predette; i componenti del Nucleo sono  collocati,  ove  ne
venga fatta richiesta dal Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni
di provenienza,  senza  avere  diritto  ad  ulteriori  compensi.  Con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro del tesoro, sono  determinati  le  modalita'
organizzative e  di  funzionamento  del  Nucleo  di  valutazione,  la
remunerazione dei membri medesimi in armonia con i  criteri  correnti
per  la  determinazione  dei   compensi   per   attivita'   di   pari
qualificazione professionale, il numero  e  le  professionalita'  dei
dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro  e  della  previdenza
sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il
Nucleo medesimo anche attraverso  l'istituto  del  distacco.  Per  il
funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai componenti, e'
autorizzata la spesa di lire 1.500  milioni  annue  a  decorrere  dal
1996. Al relativo onere, per  gli  anni  1996  e  1997,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro   e   della
previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro
per l'anno 1995. 
   46. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  riferisce,
con periodicita' biennale, al Parlamento sugli  aspetti  economico  -
finanziari ed attuativi inerenti alla  riforma  previdenziale  recata
dalla presente legge. 
          AVVERTENZA:
             Per  motivi  di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note al testo della presente legge, considerata altresi' la
          notevole complessita' di redazione delle medesime.
             Pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento
          di esecuzione del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
          promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della  Repubblica  italiana,  approvato con D.P.R. 14 marzo
          1986, n. 217, si procedera' alla ripubblicazione del  testo
          aggiornato  della  legge,  corredato  delle  relative  note
          esplicative,  nel  supplemento  ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - del 25 agosto 1995.