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LEGGE 26 luglio 1995, n. 328

Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile.

note: Entrata in vigore della legge: 20-8-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 4-7-2009
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA
la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Il numero 3 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente:
"3  non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena
non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una
pena  di  durata  minore;  l'esercizio dell'azione penale per uno dei
predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei
notai  sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di
estinzione del reato".
  2.  Il  terzo  comma  dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n.
1365, e' sostituito dal seguente:
"Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge
   16  febbraio  1913,  n.  89,  e successive modificazioni; tuttavia
   l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con
   pena   inferiore   nel   minimo   a  sei  mesi  non  impedisce  la
   partecipazione al concorso;
b) non  aver  compiuto  gli  anni  quaranta  alla  data  del bando di
   concorso;
c) aver superato la prova di preselezione informatica".
  3.  Dopo  l'articolo  5  della  legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
inseriti i seguenti:
"Art.  5-bis.  -  1.  Le  prove  scritte del concorso per la nomina a
notaio,  di  cui  all'articolo  1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365,
sono  precedute  da  una prova di preselezione eseguita con strumenti
informatici  e  con assegnazione ai candidati di domande con risposte
multiple prefissate, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
2.  Alla  prova  di  preselezione  sono  ammessi i candidati aventi i
requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.
3.  L'ammissione  e'  deliberata  dal direttore generale degli affari
civili   e  delle  libere  professioni  del  Ministero  di  grazia  e
giustizia.
4.  La  prova  di preselezione e' sostenuta dai candidati prima delle
prove scritte di ciascun concorso.
5.  Dalla  prova  di  preselezione  sono  esonerati  coloro che hanno
conseguito  l'idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in
precedenza.
Art.  5-ter.  -  1.  La  prova di preselezione si svolge, con cadenza
annuale,  a  Roma  in  sede  unica  nazionale,  anche  per  gruppi di
candidati divisi per lettera.
2.  La  prova  di preselezione e' unica per ciascun candidato e verte
sulle  materie  oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per
ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione
di   argomenti   dottrinali  e  giurisprudenziali,  e  devono  essere
formulati  in  modo  da  assicurare  parita'  di  trattamento  per  i
candidati.
3.  Oltre  ai  candidati  di  cui  al comma 5 dell'articolo 5-bis, e'
ammesso  a  sostenere  le prove scritte un numero di candidati pari a
cinque  volte  i  posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a
novecento,  secondo  la  graduatoria  formata  in  base  al punteggio
conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.
4.  Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati
ex  aequo  rispetto  all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del
comma 3.
Art.  5-quater.  -  1.  Presso  il Ministero di grazia e giustizia e'
istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione
e  l'aggiornamento  del  sistema  per  la  prova  di preselezione del
concorso  per  la nomina a notaio e del relativo archivio informatico
dei  quesiti.  La Commissione e' formata dal direttore generale degli
affari  civili e delle libere professionali del Ministero o da un suo
delegato,   dal   direttore   dell'Ufficio   notariato  dello  stesso
Ministero,  dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da
un  suo  delegato e da sei notai nominati per non piu' di cinque anni
con  le  modalita'  stabilite dal regolamento. La partecipazione alla
Commissione  non  comporta  alcuna indennita' o retribuzione a carico
dello Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese.
2.  I  contenuti  dell'archivio  informatico  dei  quesiti  non  sono
segreti".
  4. All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il  concorso  per  la  nomina  a notaio e' bandito annualmente e nel
bando  sono  indicati  anche i giorni e il luogo di svolgimento della
prova di preselezione.
La  domanda di ammissione e' unica tanto per la prova di preselezione
quanto per le prove di esame".
  5.  All'articolo  13  del  regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953,
come modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della
prova  di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge
16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;".
  6. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 )).
  7. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 )).
  8. Il limite di eta' per l'ammissione al concorso per la nomina a
notaio,  di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della
legge  6  agosto  1926;  n.  1365,  come  modificato  dal comma 2 del
presente  articolo,  non  e'  elevabile  per alcuna causa prevista da
disposizioni anteriori alla presente legge.
  9.  Per  un  periodo  di dieci anni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge resta in vigore, per gli iscritti nel registro
dei praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore,
il  limite di eta' di cinquanta anni per l'ammissione al concorso per
la nomina a notaio.
  10.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi
dopo  la  data  di  entrata in vigore della presente legge e, qualora
piu'   favorevoli  delle  disposizioni  previgenti,  anche  ai  fatti
commessi  in  precedenza,  salvo  che  sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.
  11.  E'  abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 26 aprile 1947, n. 498.